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Questo articolo è stato pubblicato il 14 ottobre 2013 alle ore 06:47.

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L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione (e non di seconda). Inoltre, per calcolare i termini si deve tenere conto della data di ricezione e non di quella di invio della comunicazione.
È questa l'interpretazione che la Cassazione, con la sentenza 22047 depositata il 26 settembre scorso, ha dato dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, accogliendo il ricorso di una condomina, proprietaria di un immobile, che aveva chiesto di annullare la delibera adottata dall'assemblea denunciando la sua irregolare convocazione.
La Cassazione, in particolare, ha chiarito la portata dell'articolo 66 nella versione precedente alla riforma del condominio. Infatti, la legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno scorso, ha precisato che «l'avviso di convocazione (...) deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione». Mentre il testo applicabile fino al 17 giugno recita, in modo più generico, che «l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza». Il chiarimento dettato dai giudici di legittimità, quindi, è particolarmente rilevante perché è destinato a riflettersi su tutto il contenzioso relativo alle assemblee di condominio convocate fino al 17 giugno scorso.
Sia il tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto il ricorso della condomina affermando che il termine di cinque giorni indicato dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile «dovesse essere interpretato con riguardo alla seconda convocazione dell'assemblea, essendo prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima ma solo alla seconda convocazione». Inoltre, i giudici di merito avevano rilevato che la delibera impugnata era stata adottata in seconda convocazione, a riprova del fatto che la prima convocazione non si era, in effetti, svolta.
La Cassazione ha invece ribaltato il verdetto di merito. In primo luogo, i giudici hanno ribadito un ormai consolidato principio di diritto per cui «ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine previsto». Inoltre, la Cassazione (con la sentenza 995 del 1969) aveva già precisato che il termine di cinque giorni va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata di adunanza e che, pertanto, deve essere considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza.
I giudici di legittimità, inoltre, non condividono la tesi della Corte d'appello secondo cui, visto che di norma i condomini partecipano alla seconda convocazione, più che alla prima, la data da considerare, per accertare il rispetto dei termini di legge, sarebbe quella della seconda convocazione dell'assemblea condominiale. Al contrario, secondo la Cassazione, per valutare l'osservanza del termine dei cinque giorni, si deve avere sempre riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione. A sostenere questa interpretazione, come scrivono i giudici, è infatti intervenuta anche la modifica all'articolo 66 introdotta dalla riforma del condominio.
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I precedenti
01 | AVVISO RICEVUTO
La Cassazione (con le sentenze 5769 del 1985, 2050 del 1975 e 2368 del 1970) ha affermato che, per mettere ogni condomino in condizione di partecipare all'assemblea, l'avviso di convocazione deve non solo essere inviato, ma anche con almeno cinque giorni di anticipo
02 | IL CALCOLO
La sentenza 995 del 1969 della Cassazione ha precisato che il termine di cinque giorni deve essere calcolato partire dal primo giorno immediatamente precedente alla data fissata per l'adunanza

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