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Questo articolo è stato pubblicato il 14 ottobre 2013 alle ore 06:46.
Non è di comodo la società se dimostra che l'azienda è stata affittata per mantenere un certo avviamento in attesa che, in un'ottica di strategia familiare, si decidesse chi dei soci avrebbe poi effettivamente condotto l'attività. Questo nonostante la società non avesse superato il test di operatività e non fosse congrua e coerente alle risultanze di Gerico. È quanto emerge dalla sentenza 65/02/13 della Commissione tributaria di primo grado di Trento.
L'agenzia delle Entrate aveva notificato a una società in accomandita semplice e ai soci un avviso di accertamento sul l'anno 2006 con il quale rettificava il reddito dato il mancato adeguamento a quello minimo scaturente dal test di operatività. Nel 2005 la società aveva concesso in affitto l'unica azienda, attiva nel settore alberghiero in una località turistica, a un canone poi risultato "insufficiente" secondo la disciplina delle società di comodo. Non risultava, peraltro, né congrua né coerente a Gerico. Così ha presentato l'istanza di interpello, che è stata respinta dalla Direzione provinciale delle Entrate per inesistenza dei requisiti legittimanti la richiesta di disapplicazione.
Secondo l'Agenzia, infatti, il canone annuo di affitto pattuito (50mila euro oltre Iva) risultava eccessivamente basso, e questo era confermato dalla non congruità e coerenza agli studi di settore. Inoltre, prima di cedere in affitto l'azienda, la società aveva affrontato onerose spese per ristrutturare l'immobile, quindi tale compenso portava ad affermare l'antieconomicità dell'operazione.
Di diverso avviso i giudici, che ritengono le motivazioni fornite dalla ricorrente sufficienti a vincere la presunzione operata dall'ufficio. In particolare, è stato dimostrato che genitori e figli, quali componenti della compagine sociale, erano al tempo impegnati in altre attività, dalle quali ottenevano un reddito «adeguato». Inoltre, l'affitto d'azienda (cessato nel 2011) aveva al contempo permesso di garantire il mantenimento dell'avviamento del l'attività (l'albergo aveva continuato a lavorare) e di riassorbire le spese sostenute per la ristrutturazione (circa 350mila euro). Così, quando nel 2011 la società si è "riappropriata" del l'attività, i soci avevano deciso quale fosse il figlio che avrebbe continuato la gestione del l'albergo, perfettamente funzionante in virtù dei lavori effettuati e con un minimo di avviamento, costituito dalla clientela che durante la vigenza del l'affitto d'azienda era comunque stata mantenuta.
Secondo la Commissione tributaria provinciale sono, quindi, state provate quelle «oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi» presunti, determinati applicando i moltiplicatori previsti per i diversi asset aziendali. Nella sentenza emerge anche il principio secondo cui «l'esiguità del canone di affitto non è contraddetta dal raffronto con altre realtà aventi similari caratteristiche e con canoni molto più elevati». Pertanto, il fatto che nella stessa località fossero in corso affitti di aziende affini con canoni molto più elevati non porta a valutare automaticamente l'operazione come antieconomica e fraudolenta, né tanto meno a qualificare la società come non operativa.
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