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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2013 alle ore 14:09.

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Il contributo versato dal Comune alla società affidataria della gestione delle strutture sportive comunali non va assoggettato a Iva. E questo perché quanto corrisposto rappresenta la partecipazione dell'ente alla prestazione dei servizi a favore dei cittadini. A precisarlo è la sentenza 180/8/2013 della Ctp di Milano.
La pronuncia scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali, interamente partecipata da un Comune, contro gli avvisi di accertamento ai fini Iva emessi dall'agenzia delle Entrate per le annualità dal 2002 al 2005.

Tra il Comune e la ricorrente è stata stipulata una convenzione in base alla quale gli impianti sportivi e balneari dell'ente sono dati in gestione alla società affinché li metta a disposizione della cittadinanza. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, è previsto che il Comune corrisponda alla società un contributo quale partecipazione dello stesso al raggiungimento dello scopo sociale.
A parere dell'amministrazione finanziaria tale contributo sarebbe da assoggettare a Iva quale corrispettivo per il servizio che la società rende alla collettività.
La ricorrente contesta le pretese dell'ufficio. La Ctp milanese accoglie il ricorso e condanna il Fisco anche al pagamento delle spese processuali.

Per i giudici il fatto che la società nel bilancio del 2005 abbia costituito un fondo rischi per far fronte al pagamento dell'Iva eventualmente dovuta sul contributo non significa ammetterne l'imponibilità. Qualsiasi amministratore, osserva la commissione, nel momento in cui predispone il bilancio ha l'obbligo di rispettare i principi della prudenza e della corretta rappresentazione. Essendo incerta la imponibilità a Iva delle somme percepite il "prudente e cauto amministratore" "valutato il potenziale rischio fiscale" ha correttamente accantonato tale posta in bilancio.
Quanto versato dal Comune alla società, rilevano i giudici, "rappresenta un semplice contributo a beneficio della cittadinanza". Qualora, conclude la sentenza, si fosse trattato di un corrispettivo, l'importo, cosa invece non fatta, "avrebbe dovuto essere contrattualmente stabilito a fronte di determinati obblighi posti a carico della ricorrente".

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