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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2013 alle ore 06:48.
L'Agenzia prima della circolare 31/E/2013 si è espressa a più riprese sull'emendabilità della dichiarazione in favore del contribuente, affermando che questa tipologia di integrativa poteva essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/198). Decorsa questa data, non restava che la presentazione del l'istanza di rimborso.
Ora l'apertura della circolare 31/E/2013 (si veda l'articolo in alto) sembrerebbe limitata ai soli errori sull'imputazione temporale di componenti positivi o negativi che hanno dato origine a correzioni contabili. Tuttavia, l'errore commesso dal contribuente può non essere necessariamente connesso a un errore contabile: i principi alla base della competenza civilistica non sempre coincidono con quelli fiscali. Si pensi ai compensi riconosciuti agli amministratori, la cui competenza fiscale è legata al pagamento dei relativi emolumenti e non alla loro maturazione; oppure alle prestazioni di servizi che sotto il profilo della competenza fiscale acquisiscono rilevanza nel periodo d'imposta di ultimazione.
Si ritiene che il chiarimento della circolare 31/E – in virtù della portata generale e del radicamento nei principi costituzionali, come quello di capacità contributiva – trovi applicazione in ogni caso di difetto di competenza fiscale o, in generale, di errore che ha determinato un maggior imponibile. Così tale modalità di integrazione di una dichiarazione a favore del contribuente dovrebbe valere anche per una società di persone che non redige il bilancio d'esercizio o che ha adottato un sistema di contabilità semplificata.
Allo stesso modo si può ritenere che non vi siano fondate ragioni per escludere da tale meccanismo i soggetti che non producono un reddito di impresa, come i lavoratori autonomi (per gli errori di competenza per i compensi e le spese che hanno manifestazione in prossimità dell'inizio o della fine dell'anno) o le persone fisiche che, seppur prive di una contabilità, non sono esenti da errori di competenza nell'imputazione di alcune tipologie di redditi o nello sgravio di alcuni oneri, come per esempio le spese sanitarie o interessi passivi sui mutui non detratti.
Una condotta improntata alla cautela richiede di attendere un chiarimento legislativo o di prassi sul punto prima di procedere a comportamenti che possono prestare il fianco a contestazioni da parte degli uffici.
A ogni buon conto, lo spiraglio aperto dalla circolare 31/E/2013 trae origine da una lettura non formalistica della disposizione sui termini di emendabilità della dichiarazione. Sembrano quindi maturi i tempi per un intervento legislativo finalizzato ad abbattere le residue distinzioni tra integrativa a favore e a sfavore, nel solco dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 5399/2012 e 15063/2002). Dovrebbero, comunque, continuare a restare esclusi dall'emendabilità i ripensamenti di scelte rivelatesi successivamente meno favorevoli (circolare 8/E/2010 e risoluzioni 132/E/2010 e 325/E/2002).
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