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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2013 alle ore 06:48.
Il decreto Sviluppo del 2012 ha fortemente inciso sulla disciplina fallimentare, con l'applicazione dei principi di salvaguardia dell'attività d'impresa e di conservazione, se possibile, dell'intero complesso aziendale. Il perseguimento di tale finalità è passato da un ulteriore indebolimento del già vacillante principio della par condicio creditorum, su cui erano già intervenute riforme negli anni precedenti. Un percorso che ha portato anche alla possibilità di pagare i creditori concorsuali al di fuori di ogni riparto (e in deroga alla par condicio) se ciò ne consentirà la miglior soddisfazione. Il tentativo di fondo è coniugare la conservazione del l'azienda con la migliore soddisfazione del ceto creditorio e ha trovato, poi, il suo profilo più elevato nell'introduzione del concordato preventivo con «continuità aziendale».
L'articolo 186-bis del Rd 267/1942 (legge fallimentare), infatti, disciplina l'ipotesi che il piano di concordato possa prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento del l'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Oggi la legge prevede che la proposta di concordato contempli la prosecuzione dell'attività in proprio da parte dell'imprenditore o in capo a terzi. A tali ipotesi rimane contrapposta la diversa disciplina del concordato prevista dall'articolo 182 della legge fallimentare, che prevede la mera cessione dei beni ai creditori. Questa bipartizione non esclude, invero, la possibilità di qualificare il concordato come «misto», in cui la prosecuzione dell'attività sia affiancata dalla liquidazione di alcuni beni estranei all'azienda. In tal caso, la dottrina prevalente ritiene applicabile la disciplina dello schema negoziale tipico al quale siano riconducibili gli elementi prevalenti. Perciò, se la continuazione dell'attività risulti meramente strumentale alla liquidazione andrà applicato l'articolo 182 della legge fallimentare e le norme connesse. Se, invece, il piano risulti essenzialmente incardinato sulla prosecuzione in proprio o sul trasferimento dell'azienda a terzi, si applicherà l'articolo 186-bis della legge fallimentare
L'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimentare prevede, poi, la possibilità di una moratoria, fino a un anno dall'omologazione della proposta, per il pagamento dei creditori privilegiati, «salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti muniti di cause di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. In sostanza, quando il piano del concordato preveda che il bene oggetto di garanzia sia mantenuto nel patrimonio in funzione della continuazione dell'attività, il soddisfacimento del creditore munito di prelazione può essere ritardato fino a un anno dall'omologazione. Tale sacrificio è compensato, per i creditori privilegiati, dall'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato. Sul punto, questione controversa è se la moratoria impedisca o meno il decorso degli interessi, legali e convenzionali (non quelli moratori).
Due le posizioni. Da un lato, la moratoria dei pagamenti dei creditori privilegiati potrebbe essere interpretata come un differimento dell'originario termine di scadenza del credito, da cui deriverebbe il mancato riconoscimento degli interessi che, senza la previsione dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, sarebbero maturati in tale periodo. Tuttavia, appare preferibile la soluzione adottata da parte della dottrina che osserva come la disposizione non preveda uno slittamento del termine di scadenza, ma solo l'inesigibilità del credito per il periodo di moratoria. Ne deriverebbe in questo caso la pacifica applicabilità del principio espresso dall'articolo 1282, comma 1, del Codice civile in relazione alle obbligazioni pecuniarie, per cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, a meno che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Docente aggregato di diritto commerciale presso l'università di Foggia e componente del comitato scientifico Igs
© RIPRODUZIONE RISERVATA di Sergio Locoratolo
www.istitutogovernosocietario.org
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