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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2013 alle ore 06:50.

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È inammissibile il ricorso se la sottoscrizione è assolutamente illeggibile e se l'incarico alla difesa è privo di qualsiasi indicazione sia del soggetto delegante che di quello delegato. A precisarlo è la sentenza 112/1/2013 della Ctr Liguria.
Il contenzioso scaturisce da una verifica Iva effettuata nei confronti di una società di capitali che svolge l'attività di commercio di autoveicoli. Dai controlli effettuati sono stati redatti due processi verbali di constatazione seguiti dall'emissione di un avviso di accertamento. Alla società è stato contestato di aver preso parte a una frode intracomunitaria in materia di Iva. Nella sostanza la contribuente avrebbe acquistato autoveicoli provenienti dalla comunità europea tramite operatori economici fittizi omettendo di emettere l'autofattura e di presentare i modelli Intrastat. Il ricorso in primo grado è stato respinto e così la diretta interessata ha presentato appello. In particolare la società rileva che non è stata provata l'esistenza tra la stessa e i suoi fornitori di nessun accordo in base al quale quest'ultimi avrebbero agito come intermediari fittizi degli acquisti intracomunitari.
L'agenzia delle Entrate ha eccepito in giudizio la violazione o falsa applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 546/1992 in quanto l'articolo 18 dello stesso decreto richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto dal difensore del ricorrente e che contenga l'indicazione dell'incarico. Nel merito, l'amministrazione finanziaria ha chiesto la conferma della sentenza dei giudici di primo grado i quali nelle loro motivazioni hanno rilevato che i soggetti interposti erano privi di una vera e propria struttura di impresa e che il prezzo pagato dalla ricorrente per l'acquisto delle auto era inferiore a quello che avrebbe sostenuto qualora si fosse rifornita direttamente dai fornitori comunitari.
La Commissione tributaria regionale respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'eccezione sollevata dall'ufficio, i giudici rilevano che il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente e che, inoltre, deve contenere l'indicazione dell'incarico. Tale indicazione – rileva la sentenza – deve essere rapportata all'identità della persona che sottoscrive la procura. Identità che assume una importanza ancora maggiore nell'ipotesi in cui il soggetto sottoscrittore non agisca in proprio ma in qualità di legale rappresentante di una società. Nel caso in esame, osservano i giudici, il mandato rilasciato è assolutamente anonimo considerato che non vi è alcuna indicazione né del soggetto delegante né del soggetto delegato. Di conseguenza manca la specificazione della qualità che quest'ultimo deve rivestire e inoltre la sottoscrizione apposta è assolutamente illeggibile.
Nel merito la Ctr conferma l'operato dei primi giudici osservando che le autovetture risultano importate tramite soggetti fittizi per poi essere rivendute in Italia senza l'applicazione dell'Iva.
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In sintesi
01|IL CASO
A una società è stato contestato di aver preso parte a una frode intracomunitaria in materia di Iva. La diretta interessata ha presentato ricorso in Ctp che è stato rigettato e successivamente ha proposto appello in Commissione tributaria regionale
02|LA DECISIONE
La Ctr ha rilevato l'inammissibilità del ricorso perché non era stato sottoscritto dal difensore del ricorrente e non conteneva l'indicazione dell'incarico

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