Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2013 alle ore 06:44.
L'ultima modifica è del 25 ottobre 2013 alle ore 11:56.

My24

Lo stop alla retroattività del nuovo redditometro vale anche per il Fisco. I canoni di leasing non possono essere utilizzati per la ricostruzione del reddito del contribuente nel vecchio strumento, vale a dire quello utilizzabile fino al periodo d'imposta 2008. Questo perché si tratta di elementi non contemplati nei decreti attuativi della precedente versione dell'accertamento sintetico. È quanto emerge dalla sentenza 103/65/2013 della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Il tuo redditometro: prova se i redditi sono in linea con le spese

Il contenzioso scaturisce da due accertamenti inviati a un contribuente e relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. In particolare, nella rideterminazione del reddito avevano pesato i canoni di leasing di due autovetture e del canone di locazione di un'abitazione secondaria. Il contribuente ha presentato ricorso in Ctp e già in quella sede ha fatto presente come gli importi versati a titolo di leasing non potessero essere considerati dall'agenzia delle Entrate. La Ctp, però, ha dato ragione all'amministrazione finanziaria e da questo è scaturito l'appello in Commissione tributaria regionale. Nell'istanza il contribuente ha puntato essenzialmente su due aspetti:
- il decreto attuativo del nuovo redditometro (Dm Economia 24 dicembre 2012) è applicabile retroattivamente in quanto strumento più evoluto e preciso del precedente;
- i canoni di leasing devono essere esclusi dalla determinazione del reddito sintetico in quanto non rappresentano un incremento patrimoniale, né un elemento di spesa valutabile in quanto i Dm del 1992 non contemplano le rate tra gli elementi costitutivi di ricchezza.

L'agenzia delle Entrate, invece, ha replicato che la nuova disciplina non è applicabile retroattivamente e che i canoni di leasing contribuivano all'incremento patrimoniale derivante dal successivo acquisto dell'autovettura in seguito al riscatto del leasing.
La Ctr ha, di fatto, sancito che il divieto di retroattività del nuovo redditometro (già sottolineato dall'agenzia delle Entrate nelle circolari 1/E e 24/E di quest'anno) vale sia per il contribuente sia per l'amministrazione finanziaria. Da un lato, la sentenza ricorda come l'articolo 22 del Dl 78/2010 (la disposizione che ha rivisto l'accertamento sintetico) prevede che «le modifiche all'articolo 38 del Dpr 600/1973 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti».

Dall'altro lato, però, la Ctr riconosce che sono stati «applicati elementi non contemplati nei decreti attuativi». I canoni di leasing su beni di lusso rientrano tra i costi rilevanti per il redditometro solo «a seguito di espressa disposizione introdotta dal Dl 78/2010» che, secondo il ragionamento seguito, «è norma non applicabile retroattivamente». Di conseguenza, il risultato a cui porta l'innesto dei canoni di leasing nel vecchio redditometro «risulta in ogni caso viziato» e per questo gli accertamenti sono stati annullati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi