Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2013 alle ore 06:44.
L'ultima modifica è del 25 ottobre 2013 alle ore 12:19.

My24

Mentre il nuovo redditometro è sotto i riflettori mediatici, molti contribuenti sono alle prese col vecchio: sono in corso le verifiche fiscali sul 2008, ultimo anno d'imposta per il quale questo strumento accertativo ha validità.
E riemergono alcuni problemi del vecchio redditometro, tra cui quelli relativi al diritto di difesa. In particolare su presunzione e retroattività.

Dal punto di vista strettamente normativo, il contribuente non ha molti margini di difesa. Però la giurisprudenza in qualche caso ha rimediato. Sul Sole-24 Ore di ieri, a pagina 30, era stato riportato un esempio reale dei possibili effetti distorsivi dei cosiddetti moltiplicatori (applicati nel redditometro vecchio e non più presenti in quello nuovo). Nell'esempio, l'avviso di accertamento era stato emesso senza la presenza di un preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente. Un passaggio che, in base al tenore letterale della norma, non è contemplato nel vecchio redditometro anche se l'agenzia delle Entrate con la circolare 49/2007 lo ha rafforzato.
Come ci si può difendere, dunque, se non si ha a disposizione lo strumento del contraddittorio preventivo? Ecco alcune riflessioni.

L'accertamento con adesione
La prima riguarda la richiesta di un accertamento con adesione. Il contribuente che abbia in mano un avviso di accertamento da redditometro (quello vecchio) senza aver ricevuto l'invito a un preventivo contraddittorio può avere la convenienza, prima di procedere a instaurare un lungo e costoso contenzioso, a richiedere un confronto con l'agenzia delle Entrate. Potrà affidarsi all'accertamento con adesione (fase che, nei casi stabiliti dalla legge, potrebbe essere "sostituita" dalla mediazione o reclamo). Ai funzionari dell'Agenzia il contribuente, in questa fase, potrebbe illustrare le anomalie dei risultati (in termini di reddito presunto) che emergono dal calcolo standardizzato e dai relativi moltiplicatori, portando a sua difesa gli elementi e le considerazioni di seguito esposte.

La presunzione semplice
La seconda riflessione riguarda la presunzione semplice. La valenza presuntiva del redditometro è un punto estremamente importante e ha riflessi pratici evidenti. Infatti, attribuire al vecchio redditometro una forza presuntiva "semplice" sta a significare che la pretesa erariale deve essere supportata da ulteriori elementi probatori, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso, per difetto di motivazione.
Al riguardo, appare forte la corrente giurisprudenziale a favore di questa tesi. Si richiamano, a titolo esemplificativo, le sentenze della Cassazione n. 13289/2011 e 23554/2012. Si aggiungono le recentissime sentenze delle Commissioni tributarie provinciali di Genova (n. 49/13/13) e Treviso (n. 95/8/13) e della Commissione tributaria regionale di Trieste (n. 1/1/13 e 22/11/13).
Tale corrente supera il precedente e contrario orientamento, espresso dall'ufficio Massimario e ruolo della Cassazione, nella relazione n.94 del 9/7/2009, talvolta ancora richiamata in talune sentenze.

L'efficacia del calcolo
Va tenuto presente che se, da una parte, il "calcolo matematico" sotteso al vecchio redditometro trova fondamento nelle disposizioni legislative, questo non può tradursi in mero automatismo, dovendo essere sempre calato nel principio della capacità contributiva. In altri termini, il risultato (reddito presunto) deve essere realistico.
Come espresso dalla Ctp di Milano, nella sentenza n. 99/10/2011, il risultato matematico non deve essere applicato pedissequamente, ma verificato dal funzionario anche alla luce delle prove addotte dal contribuente.

Il contradditorio preventivo
Interessante appare il disposto della sentenza n. 13289/2011 della Cassazione. I giudici, con riferimento a un caso di accertamento da redditometro relativo al 2008, ha ritenuto imprescindibile l'esistenza di un preventivo confronto tra fisco e contribuente, così da poter permettere di adeguare alla realtà verificata il risultato standardizzato derivante da una applicazione asettica del redditometro stesso. Sempre sullo stesso solco, vi sono varie sentenze che richiamano l'attenzione sulla necessità che il contraddittorio non si limiti all'invio, da parte degli uffici, di un questionario, ma si esplichi in un effettivo confronto tra le parti.

L'uso retroattivo
Nell'articolo di ieri si è illustrato come il meccanismo di determinazione del reddito presunto introdotto dal nuovo redditometro appaia (in attesa di testarlo meglio sul campo) scevro di anomalie quali quelle derivanti dall'applicazione dei moltiplicatori presenti nel vecchio redditometro. Sebbene l'amministrazione finanziaria sostenga fortemente l'inammissibilità dell'applicazione retroattiva del nuovo redditometro, si segnalano, in senso contrario (cioè a favore della retroattività) alcune recenti sentenze (n.74/02/13 della Ctp di Reggio Emilia; n. 41/2/13 della Ctp di Rimini), secondo le quali il vecchio redditometro rappresenta ormai uno strumento anacronistico.

Shopping24

Dai nostri archivi