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Questo articolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2013 alle ore 14:15.

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Il countdown sta per concludersi. Tra pochi giorni, entro il 31 ottobre (salvo sorprese dell'ultima ora che però a questo punto appaiono davvero improbabili), le banche e gli altri operatori del settore finanziario dovranno comunicare all'anagrafe tributaria tutti i dati rilevati ai rapporti instaurati con la propria clientela. Conti correnti, dossier titoli, certificati di deposito, carte di credito e debito, ma non solo, diventeranno "trasparenti" per il Fisco italiano che per contrastare le frodi a danno dell'Erario avrà così a disposizione il database più ricco e completo al mondo.

Un'evoluzione della "vecchia" anagrafe dei conti impressa nel 2011 dal Governo Monti (con il decreto legge 201), ma che in queste settimane di polemiche sul Datagate e sulla sicurezza delle comunicazioni telematiche e dei caveau informatici qualche preoccupazione in più la desta. Anche perchè sia sul piano bilaterale Italia-Usa che in sedi multilaterali come Ocse e Ue (si veda l'articolo sotto) si stanno implementando accordi di cooperazione tra le autorità fiscali incardinati proprio sullo scambio automatico dei dati e sulla normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) messa a punto da Washington per combattere l'evasione domestica e internazionale.

In effetti dal 2006, l'agenzia delle Entrate attraverso l'anagrafe dei conti è già in grado di conoscere i nominativi dei contribuenti che hanno avviato un rapporto finanziario e, per esempio, il numero di conti aperti in una o più banche. Ma d'ora in avanti potrà "vedere" molto di più. Lo spettro di dati trasmessi dagli intermediari alla "nuova" anagrafe dei rapporti finanziari sarà piuttosto vasto e penetrante, anche per il passato.

Nei prossimi quattro giorni si dovrà completare la comunicazione dei rapporti esistenti nel 2011 (il Sid, il canale telematico "blindato" dell'Agenzia, è stato attivato da fine giugno) ed entro il 31 marzo 2014 dovranno essere censiti quelli del 2012. I rapporti e i conti accesi dal 2013 in poi saranno invece trasmessi entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Ma cosa saranno obbligati a rendere noto al Fisco banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio e gli altri intermediari? Per un conto corrente aperto presso una propria filiale, ad esempio, la banca dovrà comunicare tutti i dati identificativi del rapporto, compreso il cosiddetto "codice univoco", riferito al soggetto persona fisica o alla società che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre (per i conti infrannuali saldo iniziale e finali dovranno essere focalizzati sulle date di apertura e cessazione del rapporto). Inoltre, andranno indicati gli importi totali delle movimentazioni effettuate nei 12 mesi, distinte tra dare e avere. In altre parole, dovranno essere specificati l'importo totale degli accrediti e degli addebiti dell'anno.

Oltre ai conti correnti, nel censimento fiscale saranno inclusi, tra l'altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, il numero delle operazioni extra-conto, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi, i contratti derivati e perfino gli acquisti o le vendite di oro e metalli preziosi. Per ogni tipologia di rapporti è previsto un "protocollo di trasparenza" (come emerge dalla tabella a fianco) che prevede la "denuncia" di determinati dati. Per le cassette di sicurezza occorrerà segnalare, ad esempio, quante volte il titolare vi avrà avuto accesso. Non confluiranno, al contrario, nell'archivio dei rapporti finanziari saldi e movimenti collegati a finanziamenti, crediti, garanzie e fondi pensione.

Rispetto al funzionamento del nuovo regime permane qualche dubbio che ministero dell'Economia e associazioni di categoria stanno però provando via via a dissipare, come per il trattamento diversificato da riservare ai rapporti sottoposti a sequestro, pignoramento o preceduta esecutiva (che dovrebbe scattare solo dal 2014), i rapporti in valuta estera (per cui potranno essere usati sia i cambi medi che quelli di fine anno) o le operazioni extra-conto (solo dal 2014 si dovrebbe indicare il "ruolo" svolto dalle persone che le effettuano).

Per gli intermediari, infine, ci potrebbe essere il rischio di indicare livelli di ricchezza non sempre veritieri o uniformi per il cliente-contribuente. In particolare, questo pericolo potrebbe nascere nella valorizzazione del dossier titoli, valida anche ai fini del redditometro, che dipende dai criteri scelti dall'intermediario : si pensi al caso di chi detiene in portafoglio titoli in default che per alcune banche, applicando il fair value, valgono zero e per altre sono contabilizzati al valore nominale o di carico.

@MarcoBellinazzo

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