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Questo articolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2013 alle ore 06:44.
La nuova regolamentazione doganale prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, stabilisce regole più ampie ed equilibrate per il riconoscimento della buona fede dell'operatore.
I principi
In particolare, l'articolo 42 del regolamento 952/2013/Ue stabilisce che le sanzioni amministrative possono consistere in un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale, o nella revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.
In ogni caso, queste sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». Il legislatore comunitario ha dunque esplicitamente recepito anche in materia doganale i criteri già affermati in regolamenti affini (si pensi all'articolo 18 del regolamento Ce 1383/2003, relativo alla repressione degli illeciti in materia di merci contraffatte e usurpative), nella scia della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare, si vedano le sentenze dell'8 giugno 1994 causa C-382/92, e del 16 ottobre 2003, causa C-91/02).
A livello nazionale, questi principi appaiono cozzare, in particolare, con la disposizione più di frequente applicata dagli uffici doganali, ossia l'articolo 303 del Dpr 43/73 (il Testo unico delle leggi doganali), che punisce le dichiarazioni errate sugli elementi essenziali dell'accertamento (qualità, quantità, valore e – secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione – anche l'origine, pur non menzionata nel testo). Infatti, per effetto dell'articolo 11, comma 4, del Dl 16/2012 (convertito dalla legge 44/2012), le sanzioni sono state ulteriormente inasprite, fino a prevedere, in caso di accertamento di maggiori diritti doganali per un importo superiore a 4mila euro, una sanzione da 30mila euro a dieci volte l'importo dei diritti evasi.
La coerenza di questa disposizione con il principio di proporzionalità appare quantomeno dubbia, perché può avvenire che per l'accertamento di maggiori diritti pari, ad esempio, a 4.100 euro per ognuna di tre dichiarazioni doganali, l'operatore economico si veda infliggere sanzioni complessive oscillanti tra 90mila (nel minimo) e 123mila euro (nel massimo).
La buona fede
Il Codice disciplina poi le caratteristiche che deve rivestire il comportamento del l'operatore economico per ottenere la non contabilizzazione a posteriori dei maggiori diritti doganali in caso di errore delle autorità doganali (articolo 119), con conseguente non applicabilità delle sanzioni.
Il considerando 38 del regolamento 952 del 2013 rimarca che «è opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore», sicché la buona fede sussisterà tutte le volte che il debitore potrà «dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».
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