Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 17 novembre 2013 alle ore 19:41.
L'ultima modifica è del 17 novembre 2013 alle ore 19:57.

My24

I compensi realizzati da una top model di fama internazionale non vanno assoggettati a Irap. Sono il frutto della sua personale attività altamente professionale senza la quale non potrebbero essere conseguiti. Sono le conclusioni alle quali perviene la sentenza 118/35/2013 della Ctr Lombardia.

Il caso
Una contribuente, che svolge l'attività di top model e protagonista di recente di campagne pubblicitarie che l'hanno resa particolarmente nota, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2007, pur compilando il quadro IQ relativo all'Irap, non ha versato la relativa imposta. A seguito del controllo formale del modello unico presentato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) l'agenzia delle Entrate ha provveduto a iscrivere a ruolo l'imposta non versata a cui ha fatto seguito la notifica della relativa cartella di pagamento.
La modella presenta ricorso in Ctp chiedendone l'annullamento per la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. I giudici di primo grado riconoscono le sue ragioni e annullano la cartella di pagamento. Il Fisco insiste nelle sue pretese e propone appello sostenendo che la struttura organizzativa dell'agenzia che promuove le sfilate di moda a livello internazionale e gestisce l'immagine a fini commerciali e di marketing della modella sia da ascrivere alla stessa.

La decisione
La Ctr respinge l'appello confermando la decisione dei giudici di primo grado. Il collegio evidenzia che l'attività svolta dalla contribuente nel campo della moda è "connaturata" alle caratteristiche personali della stessa senza le quali sarebbe inimmaginabile raggiungere l'alto livello professionale conseguito. Anche i beni strumentali utilizzati, in ragione del carattere anche internazionale dell'attività esercitata dalla contribuente, rappresentano il minimo indispensabile.
La commissione evidenzia, inoltre, che l'attività dell'agenzia di moda che ne cura l'immagine è del tutto autonoma rispetto a quella della contribuente. Tra le stesse è esclusivamente in essere un contratto che dietro il pagamento di appositi corrispettivi vede l'agenzia impegnata a promuovere l'attività della modella.
Nemmeno gli elevati compensi realizzati possono giustificare l'assoggettamento dell'attività svolta a Irap. Questi ultimi - prosegue la sentenza - sono la diretta conseguenza di una attività di eccellenza la quale si basa su specifiche caratteristiche di stile e di perfezione professionale che il mercato internazionale della moda esige pena l'espulsione dall'ambiente stesso.

L'approfondimento dell'Esperto risponde
L'Esperto risponde in edicola lunedì 18 novembre dedica un ampio approfondimento a chi deve pagare e a chi può essere esonerato dall'Irap in assenza dell'autonoma organizzazione. Fari puntati, quindi, sui comportamenti di micro-imprese e professionisti in vista dell'acconto in scadenza il 2 dicembre. Con le indicazioni su come fare per chi ha già versato e vuole chiedere il rimborso.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi