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Questo articolo è stato pubblicato il 25 novembre 2013 alle ore 15:50.
L'ultima modifica è del 25 novembre 2013 alle ore 15:53.

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L'autofattura con i soggetti esteri entra nello spesometro. Uno dei chiarimenti forniti dalle Faq pubblicate nel sito dell'agenzia delle Entrate, con cui è stata data risposta ad alcuni dei dubbi sollevati in merito alla corretta compilazione della comunicazione, è che in presenza di operazioni con soggetti non residenti in cui deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, tale autofattura andrà evidenziata, attraverso la barratura della apposita casella, all'interno del quadro FE (fatture emesse) e andrà inserita, alternativamente, all'interno del quadro FR (fatture ricevute), nel caso in cui sia impossibile identificare la controparte estera, o all'interno del quadro SE (acquisti di servizi da non residenti), nel caso in cui sia, invece, possibile identificare la controparte.

Il quadro normativo
L'obbligo di emissione dell'autofattura, nei rapporti con soggetti non residenti, nasce da quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge Iva che individua, quale debitore d'imposta, il soggetto stabilito nel territorio dello Stato che ha assunto la veste di cessionario o committente nell'operazione, ancorché il cedente o prestatore si sia identificato direttamente o abbia nominato un rappresentante fiscale nel territorio nazionale.

In tale caso, quindi, è il cessionario o committente che deve emettere autofattura, ossia una fattura vera e propria, contenente tutti gli elementi richiesti dalla normativa Iva, eventualmente numerata progressivamente con le altre fatture emesse, e che deve essere registrarla sia nel registro delle vendite (o dei corrispettivi per i soggetti che emettono la fattura solo su richiesta o facoltativamente), sia nel registro degli acquisti, attribuendo al documento un numero di protocollo.
Nella versione della norma in vigore fino al 31 dicembre 2012, che interessa la compilazione dello spesometro oggetto di attuale invio, senza sanzioni, entro il 31 gennaio 2014, l'autofattura doveva essere emessa per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio dello Stato da un soggetto non residente, nei confronti di un cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito nel territorio dello Stato stesso.

I servizi generici
Unica eccezione era rappresentata dai servizi generici (articolo 7-ter del Dpr 633/1972) prestati da soggetti passivi d'imposta comunitari, che soggiacevano alla diversa regola della integrazione della fattura, così come avviene per gli acquisti intracomunitari, regola che dal 1° gennaio 2013 è stata estesa a tutti i servizi e a tutte le cessioni, sempre effettuate nel territorio nazionale, da soggetti passivi europei.
Mentre, quindi, le prestazioni di servizi generiche effettuate da un soggetto comunitario, oggetto di integrazione contabile (reverse charge) da parte del soggetto nazionale, non vanno indicate all'interno dello spesometro in quanto solitamente inserite nel modello intrastat servizi, per tutte le atre operazioni, oggetto, dunque, di autofatturazione, vige la regola del loro inserimento nella comunicazione in scadenza.
In questo caso, se il cessionario o committente è in possesso di un documento del soggetto cedente o prestatore da cui poter evincere i suoi dati, da inserire nel quadro SE dello spesometro, tra cui, per le persone non fisiche, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo e il codice identificativo Iva, è in questo quadro che andrà indicato il documento, mentre nel caso contrario, ove, cioè, non fosse possibile individuare tutti i dati del cedente o prestatore, si dovrà utilizzare il quadro FR, barrando l'apposita casella.

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