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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2013 alle ore 07:38.

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Consumatori più tutelati nei contratti, soprattutto a distanza, come quelli stipulati nelle vendite telefoniche, su internet o attraverso altre tecnologie e in ogni caso al di fuori dei locali commerciali dove normalmente opera il venditore. È la riforma approvata martedì scorso dal Consiglio dei ministri che con un decreto legislativo del Dipartimento delle Politiche comunitarie e del Ministero dello Sviluppo economico ha recepito - in extremis - la direttiva Ue 2011/83 sui diritti dei consumatori in "scadenza" il 13 dicembre. Un ombrello contro gli abusi che riguarda la materia contrattuale a esclusione di alcuni settori, come i servizi finanziari, l'edilizia, la fornitura di alimenti al dettaglio, i servizi di trasporto passeggeri.

La riforma inizialmente prevedeva anche le clausole vessatorie che però nel corso del lungo e acceso dibattito in sede Ue si sono perse per strada. In compenso a rafforzare la tutela per il consumatore - soprattutto in quella tipologia di contratti che non contemplano la presenza fisica simultanea del venditore e del compratore - ci hanno pensato le previsioni che riguardano gli obblighi di informazione, i requisiti formali dei contratti, il diritto di recesso e le norme sulla consegna del bene.

Ma andiamo per ordine. Il cuore della riforma - che nasce come un'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati Ue - riguarda gli obblighi precontrattuali. In questo caso sia per i contratti tradizionali che per quelli a distanza sarà obbligatorio fornire al consumatore una serie di informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto. Tra queste, ad esempio, le caratteristiche dei beni o dei servizi, l'identità del professionista, indirizzo e numero di telefono, il prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte. Nel caso poi di un contratto a distanza il venditore deve informare anche il suo interlocutore del costo dell'uso del mezzo di comunicazione che si utilizzerà per la conclusione del contratto, nonché le condizioni del diritto di recesso.

Ma non finisce qui. Perché in caso di accettazione da parte del consumatore, il venditore è tenuto nei contratti negoziati "fuori sede" a fornire una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o con altro mezzo "durevole".

Vincolati anche i requisiti dei contratti a distanza in cui è obbligatorio quindi fornire al consumatore tutte le informazioni in maniera chiara e intellegibile. Non solo: la riforma contiene paletti rigidi anche per le vendite telefoniche in cui addirittura si prevede che il consumatore sia vincolato al contratto «solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto». O comunque almeno attraverso la firma digitale.
Un punto che lascia perplesse le associazioni di categoria. Altroconsumo che ha seguito la riforma passo passo condividendone i contenuti, su questo punto solleva più di una perplessità. «Perché simili requisiti – spiega Paolo Martinello, presidente dell'associazione ed esperto di diritto dei consumatori – rischiano di appesantire eccessivamente le transazioni e scoraggiare gli acquisti via internet, un canale gradito ai consumatori, che consente risparmi e maggiore libertà di scelta».

Ma anche perché, prosegue Martinello «il requisito della firma digitale non è previsto dalla direttiva, che si limita a prevedere che sottoscrizione e accettazione dell'offerta possano avvenire, oltre che per iscritto, soluzione evidentemente del tutto irrealistica, anche su mezzo durevole ad esempio via internet, email o sms».

Tra le altre novità c'è poi l'estensione del diritto di recesso a quattordici giorni - dalla sottoscrizione del contratto nel caso dei servizi e dalla ricezione nel caso dei beni - «senza fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi» ad eccezione di quelli accettati per la consegna dei beni che si applicano quindi anche alla restituzione.

Tra gli altri diritti a tutela del consumatore la norma prevede tempi certi per la consegna: trenta giorni tassativi salvo diverso accordo tra le parti. Sforati i "tempi supplementari" concessi dal cliente, questo è legittimato a risolvere il contratto e a pretendere il risarcimento del danno.

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