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Questo articolo è stato pubblicato il 13 dicembre 2013 alle ore 08:07.

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Stamattina il Consiglio dei ministri discuterà novità importanti sull'assicurazione Rc auto, che dovrebbero confluire nel provvedimento sul rilancio dell'economia che il premier Enrico Letta si è impegnato a licenziare chiedendo l'altro ieri la fiducia alle Camere. Le novità sulla Rc auto sono allo studio del ministero dello Sviluppo economico dallo scorso maggio e ancora fino a stamattina ci sono ancora molti punti controversi.

Per questo, non si può nemmeno escludere che il pacchetto venga stralciato in tutto o in parte dal provvedimento che verrà approvato oggi.
Ecco comunque i probabili contenuti del pacchetto.

1. Scatola nera: sconto minimo del 10% e prova regina in tribunale
Oggi le compagnie sono obbligate a offrire a chi chiede loro una polizza Rc auto una scatola nera e a praticare di conseguenza uno sconto che per legge dev'essere solo "significativo". Con le novità che dovrebbero arrivare, invece, le compagnie non avrebbero obblighi, ma quelle che decidono di offrire la scatola nera dovrebbero praticare sconti di almeno il 10%.
Le spese di montaggio e smontaggio resterebbero a carico dell'assicurazione, com'è già ora. Invece, le spese di funzionamento (cioè, in pratica, il canone del servizio satellitare) passerebbero a carico dell'assicurato.
In caso d'incidente, le risultanze della scatola nera dovrebbero fare "piena prova", anche davanti al giudice. Quindi, se almeno uno dei veicoli coinvolti fosse dotato di scatola nera, il magistrato eventualmente chiamato a pronunciarsi sull'incidente dovrebbe decidere in base ai dati registrati dal dispositivo.
Dovrebbe anche essere sancito il divieto di smontare, manomettere o disattivare il dispositivo, per cui ogni intervento (anche di riparazione) dovrebbe essere effettuato da tecnici autorizzati dalla compagnia assicurativa.

2. Testimoni senza aggiunte successive e con lista nera
Stop alla pratica di far spuntare testimoni dell'incidente a distanza di tempo: la lista di chi dichiara di aver assistito al fatto dovrebbe essere compilata al momento in cui si chiede il risarcimento all'assicurazione. Unica eccezione ammessa: le testimonianze verbalizzate dalle forze dell'ordine eventualmente intervenute sul luogo del sinistro.
Nemmeno al giudice sarebbe consentito ammettere nuovi testimoni in un'eventuale causa sull'incidente. Inoltre, se il giudice riscontrasse che i testimoni sono sempre gli stessi nomi comparsi anche in altre cause (il controllo dovrebbe essere effettuato anche sulla base di nuove banche dati), dovrebbe avvisare la Procura.

3. Stop ai carrozzieri di fiducia
Dopo la bocciatura del 2012, torna l'obbligo di "risarcimento in forma specifica", cioè la rinuncia del danneggiato a ottenere soldi dall'assicurazione: per far riparare il veicolo, ci si affida a un carrozziere convenzionato con la compagnia, che regola i conti direttamente con essa . Non un vero obbligo, ma un forte disincentivo a non avvalersene, perlomeno per chi accetta in partenza la possibilità di doversi rivolgere a un'officina convenzionata (si veda il punto 4): se il danneggiato scegliesse lui il riparatore, riceverebbe la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata.

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