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Questo articolo è stato pubblicato il 13 gennaio 2014 alle ore 06:45.
Le pronunce di legittimità consentono di delineare le possibili difese nei confronti di un'automatica imputazione degli utili extra-bilancio.
In primo luogo la presunzione è legittima solo se la compagine sociale è ristretta: in presenza di un elevato numero di soci, non è possibile attribuire il dividendo in assenza di una prova concreta di incasso. Inoltre è necessaria l'esistenza di un atto emesso nei confronti della società, con il quale l'ufficio accerti maggiori ricavi imponibili.
L'orientamento più recente della Cassazione precisa che in ogni caso l'atto a carico della Srl a ristretta base azionaria deve essere definitivo, in quanto costituisce il presupposto per la rettifica sui soci in ordine ai dividendi. Tuttavia l'esperienza sul campo porta a segnalare a volte l'emissione quasi in contemporanea dell'avviso di accertamento a carico della società e di quelli a carico dei soci. In questo modo, però, la pretesa sui soci risulta fondata su un atto privo di certezza, in quanto un giudice potrebbe dichiararne la nullità o l'infondatezza o rideterminare in misura differente l'imponibile.
A differenza di quanto avviene per le società di persone, non esiste in questi casi un litisconsorzio necessario. Pertanto i soci potrebbero aver presentato il ricorso in commissioni tributarie differenti o, semplicemente in diverse sezioni.
Lo stand by
Una possibile carta da giocare in attesa del giudizio consiste nel richiedere la sospensione del procedimento facendo leva sull'articolo 295 del Codice di procedura civile, in base al quale il giudice dispone che il processo sia sospeso se deve essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. In questo caso, la richiesta sarà finalizzata ad attendere la definitività dell'accertamento nei confronti della società. Tenendo presente, però, che tale richiesta potrebbe essere contestata con il rilievo che l'articolo 39 del Dlgs 546/1992 prevede la sospensione solo quando sia presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone.
La sentenza 2214/2011 della Cassazione ha affermato che l'articolo 39 del Dlgs 546/1992 regola i rapporti esterni tra «processi tributari e non tributari», mentre per i rapporti tra «processi tributari» trova applicazione solo l'articolo 295 del Codice di procedura civile.
Il merito
Oltre alla questione della sospensiva, però, se da un lato esiste una presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio al socio, dall'altro è lasciata pur sempre al contribuente la possibilità di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione in quanto sono stati accantonati dalla società oppure reinvestiti.
Il socio può dimostrare di non aver mai incassato le somme contestate, in quanto utilizzate per altre finalità, quali per esempio acquisti di beni della società, o pagamento di debiti. Quando poi il rilievo è fondato anche (o solo) su costi indeducibili, si può preliminarmente riscontrare se l'ufficio ha contestato l'esistenza e la veridicità del costo. In caso contrario può risultare utile evidenziare che il denaro, proprio perché utilizzato per il pagamento del fornitore del costo ritenuto indeducibile, non può essere confluito al socio.
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