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Questo articolo è stato pubblicato il 13 gennaio 2014 alle ore 06:46.

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Stop all'accertamento sintetico se l'ufficio ha proceduto a un generico disconoscimento della valenza probatoria delle argomentazioni e dei documenti prodotti dal contribuente senza, invece, confutarle punto per punto. A stabilirlo è la sentenza 147/35/2013 della Ctr Lombardia.
Il contenzioso riguarda un accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr 600/1973) preceduto da un questionario e dalla consequenziale risposta scritta del contribuente, senza alcun contraddittorio tra le parti prima dell'emissione dell'atto impositivo.
Nel ricorso, il contribuente, oltre a illustrare – anche con una significativa produzione documentale – le ragioni per cui nel caso di specie non potesse ritenersi fondata nel merito la pretesa erariale, ha censurato l'operato dell'ufficio anche sotto altri due profili. Da una parte, il ricorrente ha invocato l'invalidità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contradditorio preventivo. Dall'altra, il contribuente ha rilevato come l'atto impositivo, invece di analizzare e contestare puntualmente quanto dedotto nella risposta al questionario, si fosse – in modo illegittimo – limitato a definire le allegazioni di parte non sufficienti a superare la presunzione d'infedeltà della dichiarazione.
Nell'accogliere il ricorso, il collegio di primo grado ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni del contribuente, eccezion fatta per quella relativa all'obbligo del contraddittorio, in quanto si trattava di un periodo d'imposta antecedente al 2010. Bisogna ricordare che l'articolo 22 del Dl 78/2010 ha modificato il testo del l'articolo 38 del Dpr 600/1973, prevedendo che l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione: il tutto con decorrenza sugli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009.
Ritornando alla vicenda oggetto del contenzioso, la Ctr ha confermato la decisione impugnata e ha affermato che «decisiva appare la considerazione che, trattandosi di un accertamento sintetico, una volta che il contribuente ha fornito argomentazioni e documentazioni non palesemente destituite di fondamento, l'ufficio avrebbe dovuto confutare punto per punto le avverse allegazioni, non limitarsi a difendere il proprio operato, evidenziando genericamente l'insufficienza di quanto sostenuto dalla controparte».
In altre parole, i giudici hanno censurato l'atteggiamento del l'amministrazione finanziaria, la quale – da quanto è dato ricostruire dalla motivazione della sentenza 147/35/2013 – ha proceduto, sia nella fase accertativa che in quella contenziosa, con il disconoscimento del l'idoneità del materiale probatorio fornito dal ricorrente. Il non aver proceduto a una contestazione puntuale «depone a favore – secondo la valutazione della Commissione regionale – della bontà della tesi sostenuta dal contribuente, come confortata da documentazione prodotta e illustrata».
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