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Questo articolo è stato pubblicato il 05 febbraio 2014 alle ore 16:21.
L'ultima modifica è del 05 febbraio 2014 alle ore 21:02.

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Un pc, un clic e la riscossione di una cartella esattoriale "pazza" viene sospesa. Equitalia ha attivato sul proprio sito un nuovo servizio telematico, che consente ai cittadini di inviare la richiesta di sospensione della riscossione comodamente dal proprio computer.

Le altra modalità per sospendere la cartella non dovuta
La richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può richiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia in caso di annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole.

La sospensione della riscossione
Questa è la procedura: Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti. In base alla legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall'ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Le condizioni della sospensione del tributo
La sospensione può essere richiesta quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l'elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell'ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito.

Il termine per inviare la domanda
La domanda va inviata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospende ogni attività di riscossione e invia tutta la documentazione all'ente creditore il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l'esito sia al contribuente sia a Equitalia per l'eventuale annullamento della cartella.

Riscontro dopo 220 giorni, altrimenti somme annullate
Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l'ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.

La procedura sul sito
La domanda si può presentare online. Il nuovo canale telematico è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato. Basta entrare nel box "Sospendere la riscossione" e inserire nell'apposito modulo online i propri dati e quelli dell'atto per cui si presenta la domanda. È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (ad esempio ricevuta di pagamento, copia della sentenza) e copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta inviata e confermata l'istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti. Tutte informazioni sono disponibili sul sito internet dove è pubblicata anche una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi si può chiedere direttamente a Equitalia di sospendere la riscossione.

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