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Questo articolo è stato pubblicato il 21 febbraio 2014 alle ore 06:44.

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Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2014 (Protocollo 24663) è stato disposto il differimento al 1° luglio 2014 dell'entrata in vigore della nuova ritenuta d'ingresso del 20% applicabile ai bonifici provenienti dall'estero ed aventi come beneficiario una persona fisica, ovvero un altro soggetto interessato dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale. Il comunicato stampa del Mef del 19 febbraio 2014 prevede, inoltre, che tale ritenuta verrà definitivamente abrogata da una norma già inserita nel disegno di legge che andrà ad attuare quanto previsto dall'accordo intergovernativo per lo scambio di informazioni tra gli Usa e gli altri Paesi.
Le ritenute già effettuate nel periodo 1° febbraio - 19 febbraio 2014 dovranno essere restituite ai contribuenti.
La nuova ritenuta in ingresso è stata introdotta con la legge n. 97/2013 (Legge europea 2013) ed ha già sollevato una serie di problematiche, sia dal punto di vista di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, che da un punto di vista operativo. Oltre alle criticità in materia di ostacolo alla libera circolazione dei capitali, la misura si pone in potenziale contrasto con gli accordi internazionali che esentano da imposizione i trattamenti retributivi e pensionistici che provengono dalle organizzazioni internazionali.
La necessità di presentare l'autocertificazione, al fine di non applicare la ritenuta, potrebbe in alcuni casi rappresentare un adempimento troppo gravoso sia per i contribuenti, che per gli intermediari finanziari. L'unico aspetto positivo per il contribuente che avrebbe dovuto subire tale ritenuta era costituito dall'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW, con riferimento alle attività finanziarie che avevano generato il flusso reddituale oggetto di ritenuta. Con il venir meno dell'obbligo di effettuazione della ritenuta, torna quindi l'obbligo di compilazione del quadro RW per quelle attività finanziarie estere che hanno generato redditi imponibili in Italia, sui quali non è stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte.
Le modifiche apportate dalla legge europea 2013 all'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990, hanno infatti previsto quale condizione necessaria, ai fini dell'esonero dalla compilazione del quadro RW, l'applicazione di una qualsiasi forma di ritenuta sui redditi prodotti da attività finanziarie detenute all'estero. In passato era sufficiente che la riscossione dei redditi generati da attività finanziarie estere avvenisse per il tramite di intermediari residenti al fine di beneficiare di tale esonero.
Come chiarito dalla circolare 38/E del 2013, nel caso in cui il contribuente avesse richiesto all'intermediario finanziario la non applicazione della ritenuta, autocertificando le cause di non applicabilità, il suo nominativo sarebbe stato segnalato all'amministrazione finanziaria dall'intermediario finanziario. Con l'abolizione dell'obbligo di effettuazione della ritenuta viene meno anche tale obbligo informativo. Allo stesso modo viene meno l'obbligo di inviare al Fisco le informazioni relative ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014.
Come dichiarato dal Mef nel comunicato stampa, la nuova ritenuta può considerarsi ormai superata considerando i recenti sviluppi in materia di scambio di informazioni.
La nuova versione dell'articolo 26 del modello Ocse prevede infatti nuovi standard per lo scambio di informazioni, includendo non solo i redditi ma anche i saldi dei rapporti finanziari detenuti dai contribuenti. Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia sono previsti principalmente lo scambio di informazioni, su richiesta oppure spontaneo, mentre quello automatico è meno diffuso ed è ovviamente disciplinato con i "vecchi" standard.
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I punti chiave
01 | LE INFORMAZIONI
Nelle recenti convenzioni è previsto che il segreto bancario non sia opponibile nel caso in cui venga attivata richiesta di collaborazione amministrativa. Non è possibile però effettuare la fishing expedition (richiesta di dati relativa ad un gruppo ovvero ad una categoria di contribuenti non individuati in maniera analitica). Con i nuovi standard Ocse il nodo verrà sciolto:le informazioni arriveranno in automatico
02 | LE INDAGINI
Con l'applicazione delle novità Ocse sarà più difficile occultare al Fisco informazioni sulla detenzioni di attività finanziarie all'estero
03 | IL RIMBORSO
Le ritenute del 20% effettuate dagli intermediari finanziari nel periodo 1° febbraio 19 febbraio 2014 saranno restituite ai contribuenti

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