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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2014 alle ore 06:46.

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L'esito del procedimento di reclamo/mediazione rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali (con base imponibile riconducibile a quella delle imposte sui redditi). E sui contributi non si applicheranno né sanzioni né interessi.
È una delle modifiche previste dall'ultima legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 611, lettere a e b) per gli atti notificati dal prossimo 3 marzo. Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.
Le differenze
Prima delle modifiche legislative, infatti, l'applicazione del reclamo era prevista per le sole controversie avverso gli atti e le contestazioni di natura tributaria emessi dall'agenzia delle Entrate, anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la competenza delle cause previdenziali spetterebbe al giudice ordinario.
L'esperienza sul campo insegna che spesso gli uffici, in sede di accordi di mediazione, già prevedevano il calcolo dei contributi sul nuovo imponibile determinato, liquidandoli con le maggiori imposte dovute, al netto di interessi e sanzioni.
A volte, però, gli istituti previdenziali, informati solo dell'accertamento originario, emettevano provvedimenti per la riscossione di somme calcolate sui maggiori redditi iniziali, senza considerare le riduzioni intervenute in sede di reclamo/mediazione.
Ora, invece, l'eventuale conclusione favorevole del reclamo presso l'ufficio o l'eventuale mediazione raggiunta avrà effetto anche sui contributi previdenziali contestati nell'atto reclamato, senza applicazioni di interessi e sanzioni. È auspicabile, per le nuove mediazioni, una comunicazione diretta tra l'Agenzia e gli enti previdenziali, finalizzata a rendere nota l'avvenuta mediazione, semplificando così gli adempimenti a carico del contribuente.
In tali circostanze, dunque, l'atto di mediazione deve indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile, determinato nell'atto stesso. Di conseguenza, per il perfezionamento della mediazione, il contribuente deve pagare con il modello F24 le imposte rideterminate e i contributi previdenziali ricalcolati sulla base del reddito imponibile rideterminato. A seconda dei casi, nella sezione Inps dell'F24 dovrà essere indicata una delle seguenti causali contributo:
- «APMF» per la gestione artigiani;
- «CPMF» per la gestione commercianti;
- «LPMF» per la gestione separata liberi professionisti.
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