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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2014 alle ore 06:43.

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Contro le sentenze rese in sede di opposizione a sanzione amministrativa l'appello va presentato nella forma della citazione. Questo purché il giudizio di primo grado sia stato iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto sulla semplificazione dei riti (il Dlgs 150/2011) e cioè prima del 6 ottobre 2011. Se la sentenza è stata resa con giudizio semplificato, iniziato dopo il 6 ottobre 2011, l'appello andrà invece presentato nella forma del ricorso. Il principio è stato fissato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 2907/2014, pronunciandosi su una questione procedurale dalle notevoli ricadute pratiche.
Un imprenditore, colpito da un'ordinanza ingiunzione, aveva proposto ricorso al tribunale civile per chiedere di annullarla. Ma la sentenza aveva respinto il ricorso e la controparte l'aveva notificata all'imprenditore, facendo decorrere subito il termine breve di 30 giorni per proporre appello. Poco prima della scadenza, la sentenza era stata impugnata dalla parte soccombente con un ricorso depositato in Corte d'appello. Il presidente aveva fissato l'udienza con proprio decreto e aveva onerato l'appellante di notificarlo alla sua controparte. La notifica del ricorso e del decreto aveva raggiunto l'amministrazione avversaria ben oltre due mesi da quando all'imprenditore era stata notificata la sentenza impugnata.
La Corte d'appello aveva allora dichiarato inammissibile l'appello perchè tardivo, sostenendo che l'impugnazione doveva essere proposta con citazione e che in ogni caso alla parte appellata la notifica dell'appello doveva essere eseguita entro i 30 giorni del termine breve scattato dopo la notifica della sentenza di primo grado.
L'imprenditore ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo la tesi della "ultrattività del rito": poiché il giudizio di primo grado si svolge nelle forme del rito del lavoro e l'azione viene promossa con ricorso, anche il giudizio di appello deve essere promosso con ricorso. Se l'appellante entro 30 giorni ha depositato il ricorso, il giudizio di secondo grado è già validamente iniziato, anche se la controparte riceve la notifica dopo la scadenza di quel termine.
Questa tesi è stata respinta dalle Sezioni unite, che hanno ricordato la natura di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello, contenuta negli articoli 339 e seguenti del Codice di procedura civile, laddove si prevede la forma della citazione; hanno ribadito il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, in forza del richiamo contenuto all'articolo 359 del Codice di procedura civile al solo rito dinanzi al tribunale e non anche ai riti speciali; hanno evidenziato che, quando il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro. D'altronde, già diverse pronunce della Cassazione avevano affermato che il giudizio di appello contro una sentenza su opposizione a ordinanza ingiunzione si deve svolgere secondo le regole del processo ordinario e deve essere introdotto con citazione tempestivamente notificata alla parte appellata e non con ricorso (sentente 5826/2011, 2430/2012 e 3058/2012).
Questo principio varrà però quando dovranno essere appellate sentenze emesse nei giudizi celebrati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2011 sulla semplificazione dei riti, che ha previsto una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione. L'articolo 6 di quel decreto ha richiamato l'articolo 434 del Codice di procedura civile che individua nel ricorso l'atto con il quale si propone appello.
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