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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2014 alle ore 06:43.


La lunga diatriba del trattamento economico da corrispondere ai vigili urbani che prestano attività di lavoro in turno per le giornate di festività infrasettimanali si arricchisce di sempre nuove puntate o, meglio, di nuove sentenze. Ed ognuna ribalta le indicazioni fornite dalla precedente. Siamo in una vicenda che può essere assunta come un vero e proprio paradigma del clima di incertezza che avvolge la contrattazione e le relazioni sindacali nel pubblico impiego.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza 11102/2013, ha fatto proprie le tesi dei vigili e delle organizzazioni sindacali ribaltando la sentenza del giudice del lavoro di primo grado. La Corte cioè stavolta afferma che quando i vigili svolgono attività lavorative in turno in una giornata di festività infrasettimanali essi debbano sommare i compensi di cui all'articolo 22 del Ccnl del 14 settembre 2000 (le cosiddette code contrattuali), cioè il turno, e quelli dell'articolo 24 dello stesso contratto, cioè il trattamento per le attività prestate in giorno festivo, con diritto al riposo compensativo. Al riguardo viene richiamata, tra le tante, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 907/2007.
Questa tesi smentisce completamente le indicazioni dettate da altrettanto copiose sentenze dei giudici del lavoro, ivi comprese le pronunce della Corte di Cassazione n. 8458/2010 e 2888/2012, che invece hanno sostenuto che quando il vigile è di turno nella giornata festiva infrasettimanale gli spetta unicamente il compenso per il turno festivo, in quanto lo stesso assorbe ogni altra remunerazione.
Occorre ricordare che questo è anche l'orientamento dell'Aran e del Dipartimento della Funzione Pubblica e che le ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato bollano come illegittime le interpretazioni che accolgono la tesi della sommabilità delle due disposizioni contrattuali, segnalando l'accaduto alla Procura della Corte dei Conti per valutare il possibile danno erariale.
È evidente che occorre fare chiarezza ed è necessario che ciò avvenga rapidamente così da fare uscire le amministrazioni dalla condizione di incertezza e dagli scontri che si determinano di conseguenza.
Per la verità nell'articolo 7 dell'ultimo contratto nazionale del personale degli enti locali (Ccnl 31 luglio 2009), è stato assunto l'impegno a rivedere la disciplina del turno. Sicuramente si può sostenere che nel pubblico impiego si applica il divieto di estensione del giudicato, per cui non si può che consigliare alle amministrazioni di attenersi alla lettura data dall'Aran, in quanto soggetto che rappresenta gli enti nella contrattazione. Ma è una risposta insufficiente a placare le tensioni e i contrasti, per cui si deve sollecitare una definizione chiara della materia e lo strumento è quello di un contratto di interpretazione autentica.
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