Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2014 alle ore 10:58.
L'ultima modifica è del 14 marzo 2014 alle ore 11:00.

My24

Grandi manovre dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Fini Giovanardi che ha di fatto ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e leggere. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone l'iscrizione urgente al prossimo Consiglio dei ministri, uno schema di decreto legge che ripristina le due tabelle contenenti le sostanze stupefacenti aggiornate alla data della pronuncia della Consulta «nonché la relativa disciplina previgente, su cui la Corte costituzionale non ha formulato censure».

E il Massimario della Cassazione osserva che la pronuncia «ha forti ricadute nella fase dell'esecuzione» e una delle questioni più serie da esaminare è quella se il regime sanzionatorio di maggior favore per le droghe leggere può trovare applicazione» anche dove «sia ormai intervenuta sentenza passata in giudicato». Sul tema si registrano due contrastanti orientamenti.

In base al primo orientamento «spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare tale porzione di pena e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di indicarne specificamente la misura, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze». In altri termini, spetta al giudice dell'esecuzione, che vigila appunto sull'attuazione della pena, rideterminare la pena stessa alla luce della sentenza della Consulta.

Il secondo orientamento giunge invece «a conclusioni opposte» ed è contenuto in una sentenza del 2012 della prima sezione della Cassazione, in cui si afferma che «la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali (...) con la conseguenza - in ipotesi - della doverosa espiazione di una pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma incriminatrice successivamente novellata».

Per quanto riguarda le conseguenze sui termini di fase delle misure cautelari in atto, il Massimario ritiene che è necessario procedere a rideterminarli in relazione alle sanzioni oggi ripristinate dopo la dichiarazione di incostituzionalità. «In ragione del fatto che i limiti massimi ripristinati a seguito della eliminazione delle norme incostituzionali, per le ipotesi diverse dal comma 5, appaiono identici ovvero più favorevoli, può argomentarsi che, alle condotte commesse nella vigenza della legge di conversione n. 46 /2006 andranno applicati i termini cautelari "di favore" oggi previsti per effetto della reviviscenza del precedente testo».

Nessun dubbio invece per le condotte successive alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (né per quelle anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 – ipotesi di fatto assai rara in concreto, dato il tempo trascorso e quello previsto per i termini cautelari, soprattutto perché la norma dichiarata incostituzionale era peggiorativa a causa degli assai più alti limiti edittali previsti per le droghe leggere).
E dalla Corte di cassazione è arrivata ieri anche un'ulteriore indicazione: la sentenza n. 12178 della Terza sezione penale ha infatti chiarito che anche la condanna frutto del patteggiamento ma a una pena superiore al massimo oggi applicabile deve essere oggetto di revisione.

LA RELAZIONE
In breve a seguito della variazione tabellare, con riferimento ai possibili effetti derivanti dalla sentenza costituzionale n. 32/2014, la settima sezione, ove rilevi l'illegalità della pena inflitta in ragione della pronuncia della citata sentenza, potrà:
a) annullare con rinvio per la rideterminazione della pena;
b) procedere direttamente alla rideterminazione della pena in base a quanto previsto dall'art. 620 cod. proc. pen.;
c) annullare senza rinvio le sentenze di patteggiamento con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso;
d) annullare senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, nei limiti indicati nel paragrafo 2.2.
Cassazione, Ufficio del massimario relazione n. 20 del 2014

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi