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Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2014 alle ore 21:17.
L'ultima modifica è del 24 aprile 2014 alle ore 11:54.

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(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)
1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto – legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

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