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Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2014 alle ore 21:17.
L'ultima modifica è del 24 aprile 2014 alle ore 11:55.

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(Edilizia scolastica)
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
"14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.".
2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

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TAG: Fisco, Cipe

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