Dai titoli di Stato ai fondi pensione, cosa cambia con la tassazione sul risparmio al 26%
L'aumento dell'aliquota sulle plusvalenze finanziarie penalizza alcuni strumenti più di altri. E rischia di cambiare il calcolo di convenienza per le scelte dei risparmiatori: che si possono trovare nella condizione di modificare le proprie decisioni. Vediamo cosa cambia per i principali strumenti nelle tasche degli italiani
di Marco Piazza e Valentino Tamburro
5. Possibile affrancare i valori al 30 giugno
Anche in questa occasione si consente ai contribuenti di affrancare le plusvalenze, minusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria che al 30 giugno 2014 siano allo stato "latente", non essendo ancora state realizzate.
L'affrancamento è facoltativo e avviene esercitando un'opzione. Per le attività finanziarie in regime gestito e le quote di fondi comuni d'investimento italiani ed esteri diversi da quelli immobiliari non è prevista alcuna opzione per l'affrancamento dato che il regime transitorio regola a sufficienza il problema dell'aumento d'aliquota. L'affrancamento non riguarda i titoli di stato italiani ed esteri white list, nè quelli sovranazionali ad essi equiparati (Bei, Birs, Bers, ecc.) né, infine, i titoli degli enti territoriali white list, per i quali l'aliquota è scesa dal 20% al 12,5 per cento.
L'affrancamento interessa solo i soggetti che possono realizzare redditi diversi di natura finanziaria, ossia le persone fisiche e gli enti non commerciali per le attività non detenute nell'esercizio d'impresa, nonché le società semplici ed equiparate residenti in Italia. L'affrancamento potrebbe interessare anche i soggetti non residenti, ma in casi particolari (detenzione in Italia di partecipazioni non qualificate non black list e di altri titoli o contratti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, quando risiedano in Stati non white list che non abbiano con l'Italia convenzioni che escludano la tassazione dei capital gain).
Per i soggetti in regime dichiarativo l'opzione per l'affrancamento si estende obbligatoriamente a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti al 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.
Per i soggetti in regime amministrato l'opzione va comunicata all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti al 30 giugno 2014 nonché alla data dell'opzione. Ciò significa che saranno affrancate, per ogni titolo, le quantità minori fra quelle esistenti al 30 giugno e quelle esistenti alla data dell'opzione e che i maggiori valori affrancati saranno aggiunti al costo medio di quelli esistenti alla data dell'opzione. Gli intermediari verseranno l'imposta entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.
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