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Questo articolo è stato pubblicato il 02 maggio 2014 alle ore 09:09.
Le regole Ue sugli appalti pubblici di servizi devono essere applicate anche se un'amministrazione si rivolge per il servizio di trasporto sanitario a associazioni di volontariato, come la Croce Rossa Italiana. È il principio fissato nelle conclusioni depositate ieri dall'Avvocato generale della Corte Ue, Nils Wahl (causa C-113/13), che non lascia spazio a esclusioni della normativa comunitaria da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Anche quando si tratta di servizi di assistenza medica e di trasporto che comportano un semplice rimborso spese. Tanto più – osserva l'Avvocato generale, le cui conclusioni non sono vincolanti per Lussemburgo – che le associazioni di volontariato sono da classificare come operatori economici, pur non avendo un fine di lucro. Poco importa, infatti, per l'applicazione della normativa Ue sugli appalti, che l'ente non abbia fine di lucro e i servizi siano forniti da volontari non retribuiti. Ciò che conta è l'attività esercitata.
Di conseguenza, poiché i servizi di trasporto di emergenza e dei pazienti sono attività economiche svolte a titolo oneroso anche se sotto la forma «di mera copertura dei costi», le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e la direttiva 2004/18 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere applicate.
Il Consiglio di Stato italiano ha posto un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione a una controversia tra una Asl e due cooperative che contestavano la concessione della fornitura di servizi di trasporto sanitario a due associazioni di volontariato, senza una gara di appalto. La legge regionale della Liguria prevede, infatti, che il trasporto sia assicurato direttamente dalle autorità sanitarie locali con mezzi propri o ricorrendo ad associazioni di volontariato o altri enti pubblici, «a fronte di un mero rimborso spese».
Una normativa che porta ad eludere le disposizioni Ue, malgrado la stessa Corte di giustizia abbia più volte precisato che gli Stati membri non possono introdurre restrizioni alla libertà di prestazione di servizi. È evidente che il mancato utilizzo di una gara di appalto conduce all'esclusione di operatori di altri Stati membri, eliminando ogni forma di concorrenza. Ma c'è di più. Per l'Avvocato generale, infatti, anche se un appalto non raggiunge una determinata soglia idonea a far scattare la procedura di aggiudicazione stabilita dal diritto dell'Unione, in presenza di un interesse transfrontaliero, «il diritto primario dell'Unione rimane applicabile». Con l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di rispettare le libertà fondamentali del Trattato e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Anche tra associazioni senza scopo di lucro, favorendo un grado maggiore di concorrenza a tutto vantaggio del rapporto costi/efficacia. Così come non si può partire dal presupposto che le aziende con sede in altri Stati non possano fornire un servizio adeguato.
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