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Questo articolo è stato pubblicato il 05 maggio 2014 alle ore 19:06.
L'ultima modifica è del 05 maggio 2014 alle ore 19:07.

Dal 30 giugno i professionisti dovranno dotarsi di Pos e consentire al clienta che lo chieda il pagamento della parcella attraverso il bancomat. E questo a partire da un importo di 30 euro. Il Tar del Lazio, infatti, non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli Architetti (ma ora il Tar dovrà entrare nel merito) a giudizio dei quali si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto - ex articolo 15, comma 5, quater, Dl 179/2012 - di richiedere un sovraprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
Da parte sua, invece, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza numero 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli Architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell'articolo 15, comma 5, Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. E questo in ragione del fatto che la norma non evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile
Dura la reazione degli architetti e, in particolare, del presidente del Consiglio nazionale Leopoldo Freyrie. «Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che – oltretutto - non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista.
Peraltro, come attesta la stessa Banca d'Italia nello studio "I costi sociali degli strumenti di pagamento in Italia" la sacrosanta tracciabilità dei pagamenti si ottiene con il "bonifico Stp" ovvero il bonifico elettronico, che costa la metà e non ha costi fissi; peraltro nel nuovo Codice deontologico l'evasione fiscale comporta un procedimento disciplinare e, ove dimostrato, la sospensione o la cancellazione dall'Albo». E, aggiunge Freyrie, «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza, per noi ingiustificata, che si limita a non concedere la sospensiva al decreto ministeriale: sono sicuro che quanto i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato in questa prima fase della nostra battaglia: una battaglia contro l'evasione fiscale tanto quanto contro l'illegittimo vantaggio economico ai soggetti privati quali sono gli istituti bancari».
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