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Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2014 alle ore 06:42.
Arriva l'agevolazione per gli investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l'importo che eccede la media dell'ultimo quinquennio. Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria Ateco 28 effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Il credito si potrà compensare nel modello F24 in tre rate annuali di pari ammontare.
Il bonus nuovi investimenti
L'articolo 1 del decreto ripropone, con alcune varianti, l'incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali, già oggetto delle diverse "agevolazioni Tremonti" degli scorsi anni. Rilevano le acquisizioni (in proprietà o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, esclusi quindi gli immobili e i beni immateriali. Deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti, che vengono destinati a strutture produttive situate in Italia. Gli investimenti agevolati sono quelli che verranno effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, considerando i criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del Testo unico e dunque la data di consegna o spedizione dei beni, ovvero la data di ultimazione delle prestazioni per i macchinari realizzati in appalto.
L'incentivo si calcola limitatamente all'eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (per investimenti in analoghi beni nuovi), escludendo quello con importo più elevato. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolerà la media del periodo 2009-2013; se l'importo più elevato è del 2010, la media sarà data dalla somma di (2009+2011+2012+2013) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è invece basata sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell'annualità più elevata. Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro.
Credito in tre anni
L'agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all'acquisto. Per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. Occorre inoltre che i beni non siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivi a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive oltrefrontiera. Questa seconda condizione scade, per gli acquisti del 2014, al 31 dicembre 2019.
L'incentivo è costituito da un credito di imposta pari al 15% dell'eccedenza di investimenti (da calcolarsi come sopra indicato), che le imprese potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. La compensazione potrà effettuarsi in tre rate annuali partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento. Ad esempio, supponendo che nel secondo semestre 2014 siano effettuati investimenti agevolati di 1.000.000 di euro a fronte di una media dei cinque esercizi precedenti pari a 600.000 euro, l'impresa detasserà 400.000 euro con spettanza di un credito di imposta di 60.000 euro. La compensazione di quest'ultimo avverrà per 20.000 euro dal 1° gennaio 2016, per ulteriori 20.000 nel 2017 e per i restanti 20.000 euro nel 2018. Il credito di imposta, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza, infine, non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra nell'imponibile Irap.
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Le nuove regole
L'INCENTIVO
A chi spetta. Ditte individuali, società di persone e di capitali, coop, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere
Investimenti agevolati. Acquisti, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi compresi nella tabella Ateco 28
Periodo rilevante. Dalla data di entrata in vigore del Dl al 30 giugno 2015
Importo agevolato. Costo dei beni che eccede la media di investimenti nel quinquennio precedente (esclusa annualità con importo maggiore)
Incentivo. Credito di imposta del 15% calcolato sull'importo agevolato
Come si utilizza. Compensazione in tre quote annuali dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento
START UP
Start up. L'incentivo riguarda anche le imprese costituite da meno di cinque esercizi, che calcoleranno l'eccedenza di investimenti rispetto alla media di tutti gli anni dalla loro costituzione (escluso quello con acquisti maggiori)
Nuove imprese. Per i contribuenti che avviano l'attività di impresa dopo l'entrata in vigore della norma, l'intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioè al 30 giugno 2015) è valido per il calcolo del credito di imposta del 15%
Decadenza. L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti prima del secondo esercizio successivo o se gli stessi, entro il termine degli accertamenti, sono collocati in strutture produttive all'estero
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