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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2014 alle ore 10:56.
L'ultima modifica è del 25 giugno 2014 alle ore 11:40.

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Alla fine, la proroga è arrivata. Il ministero dello Sviluppo economico ha deciso di rinviare al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale scatta l'obbligo di utilizzare i nuovi modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 per compilare il libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva (condizionatori e caldaie).

Come annunciato nei giorni scorsi dal Sole 24 ore, lo slittamento è arrivato ex post, con un decreto che porta la data di venerdì 20 giugno: formalmente, infatti, i nuovi modelli sarebbero già entrati in vigore alla data del 3 giugno (o meglio domenica 1° giugno 2014, slittato poi al 3 a causa delle festività).

«Il Mise – si legge in una nota, pubblicata anche sul sito Internet del dicastero - ha ritenuto di consentire alle Regioni e agli operatori del settore più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni».

Un'affermazione che fa storcere il naso a diverse categorie di operatori. E soprattutto a chi, pur a fronte di grandi sacrifici, aveva rinunciato anche alle festività del 2 giugno pur di adeguare i propri software nei tempi alle disposizioni normative.

Non basta. La nuova data decisa dal ministero si sovrappone anche all'iniziativa presa da alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte. Che in maniera del tutto autonoma e (solo nel caso dell'amministrazione guidata da Roberto Maroni) con propri atti di Giunta, avevano deciso di fissare al 1° agosto 2014 il termine per l'adozione dei nuovi modelli. Ora, anche su questi territori, la data sarà uniformata al 15 ottobre nazionale.

Ricordiamo, che il nuovo modello di libretto (la carta di identità dell'impianto, che lo segue dalla prima accensione a fine vita) deve essere disposto non solo per gli impianti di riscaldamento, ma ora anche per quelli di condizionamento.
È scaricabile dal sito del Mise (o dai siti regionali, nel caso esista una norma territoriale che regola la materia) ed è costituito da un modulo unico, personalizzabile, con più schede, assemblate in funzione delle componenti dell'impianto. È obbligatorio per tutti gli apparati.

Al contrario, il rapporto di efficienza energetica (cioè il verbale che attesta l'avvenuto controllo) deve essere compilato e trasmesso dall'installatore nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La periodicità delle verifiche è quella prevista dal Dpr 74/2013 o da altre norme regionali.

«Il 15 ottobre 2014 – specifica ancora il ministero dello Sviluppo economico - è comunque una data di riferimento. La sostituzione dei vecchi modelli con i nuovi può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti».

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