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Questo articolo è stato pubblicato il 29 giugno 2014 alle ore 14:50.

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L'articolo 15, comma 4 del decreto legge 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, facendo, peraltro, salve le disposizioni del decreto legislativo 231/2007 sulla prevenzione delle attività di riciclaggio.

Il termine del 1° gennaio 2014 è poi slittato al 30 giugno 2014 per effetto dell'articolo 9, comma 15-bis del decreto legge 150/2013 (il cosiddetto Milleproroghe) «al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito». È stato inoltre il Dm 24 gennaio 2014 a specificare (articolo 2) l'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, con riguardo a tutti i pagamenti di corrispettivi superiori a 30 euro in favore di un'impresa o di un professionista.

Questo impianto normativo si inserisce, così, in una diffusa tendenza del nostro sistema giuridico volta a vietare, o quanto meno a rendere facoltativo, e non più obbligatorio (come invece suppone l'articolo 1277 del Codice civile), l'adempimento degli obblighi pecuniari mediante consegna di denaro contante, e ciò per finalità sia di lotta al riciclaggio (sin dal decreto legge 143/1991) che di repressione dell'evasione fiscale, nel senso di consentire un'agevole "tracciabilità" delle transazioni monetarie. Quanto, in particolare, ai compensi per l'esercizio di arti e attività professionali, era stato già il decreto legge 223/2006, (il cosiddetto decreto Bersani), a stabilire che gli stessi, per importi superiori a 100 euro, possano essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico.

L'obbligo imposto ai professionisti di accettare dai loro clienti i pagamenti effettuati tramite Pos (Point of sale) ridurrà ancora di più l'area di applicazione dell'articolo 1277 del Codice civile (secondo cui «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale»), per far posto a un mezzo alternativo di adempimento sempre più diffuso nella pratica commerciale.
La nuova deroga all'articolo 1277 del Codice civile, come già aveva fatto il decreto Bersani, opera a tutela, però, di interessi pubblici di carattere tributario, e perciò settoriale, tali da lasciare al cliente comunque libera la facoltà di versare con efficacia liberatoria denaro contante (non essendo intenzione del legislatore quella di obbligare tutti i consumatori o utenti a dotarsi di opzioni di pagamento elettroniche).

Introducendosi una modalità solutoria alternativa, il professionista non potrà più rifiutare al cliente l'utilizzo della carta di debito, se non per giustificato motivo da valutare in base alle regole della correttezza e della buona fede oggettiva. Il pagamento del compenso professionale a mezzo di carta vale, in sostanza, come "esatto" adempimento dell'obbligazione pecuniaria (e non come esecuzione di una "prestazione diversa") e conseguentemente diviene illegittimo il rifiuto del professionista alla sua ricezione.
Il professionista, essendo ormai per legge obbligato a munirsi di strumenti per consentire alla clientela i pagamenti mediante Pos, non potrà più, in base al principio di buona fede, rifiutare al cliente l'adempimento elettronico.

In ogni caso, l'offerta di adempimento a mezzo di moneta elettronica da parte del cliente dovrà intendersi idonea a evitare al debitore gli effetti sfavorevoli della mora debendi e collocherà, piuttosto, il professionista creditore in una situazione di mora credendi, valendo come seria manifestazione della volontà di corrispondere il compenso, alla quale far seguire il deposito della somma in base all'articolo 1214 del Codice civile sicchè il debitore non deve più corrispondere gli interessi e il creditore è tenuto a risarcire il debitore degli eventuali danni.

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