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Che cosa cambia per le pensioni. Tutte le risposte degli esperti del Sole

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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2010 alle ore 08:03.

Le pensioni tengono banco. E si confermano uno dei temi più "gettonati" della manovra. Sono ben 2.100 i quesiti inviati allo speciale «Come cambiano le pensioni» sul sito internet del Sole 24 Ore, dei quali pubblichiamo le risposte dei nostri esperti.

Leggi tutte le risposte degli esperti

Salvo il diritto di chi andrà «a riposo» nell'ottobre 2010
D:Sono nato nel 1952 e, come lavoratore dipendente, ho maturato la pensione. Al 30 settembre diventano operative le mie dimissioni con 60 giorni di preavviso. Di conseguenza, da ottobre dovrei essere in pensione. Cambia qualcosa con il nuovo decreto del governo?
R:Nella situazione esposta non cambia nulla. Scatta, quindi, l'applicazione dellanormativaprevigenteal decreto legge 78/2010.

Introdotta la doppia formula per la buonuscita dello statale
D:Sono un dipendente statale in servizio dal 1˚ luglio 1981. Come sarà calcolata la mia buonuscita?
R:Per effetto delle nuove norme – che, a decorrere dal 1˚gennaio 2011, estendono ai dipendenti pubblici l'articolo 2120 del Codice civile in materia di Tfr (trattamento di fine rapporto) con applicazionedell'aliquota del 6,91% della retribuzione annua – la buonuscita del lettore sarà composta dal Tfs (trattamento fine servizio) maturato sino al 31 dicembre 2010 (e opportunamente rivalutato sino alla data di effettivo pagamento) e dal Tfr che verrà accantonato dal 1˚gennaio 2011 sino al termine del servizio. La buonuscita così determinata sarà corrisposta in unica soluzione se di importo complessivo fino a 90mila euro, e in due rate, se compresa tra i 90mila e i 150mila euro, mentre per gli importi superiori a 150mila euro la corresponsione avverrà in tre rate (la prima pari a 90mila euro, la seconda pari a 60mila euro, la terza pari al residuo).

Traguardo spostato in avanti diun anno
D: Sono nata nel maggio 1951 e mi sono licenziata nel 1993, con 17 anni di contribuzione e con la speranza di percepire la pensione ai 55 anni di età. La soglia è passata poi a 60 anni. Poiché maturerò il requisito dei 60 anni nel 2011, alla luce delle ultime novità la pensione decorrerà dopo 12 mesi e quindi da giugno 2012?
R: La risposta è affermativa. Si conferma la nuova finestra del 2012, possedendo la lettrice almeno 15 anni di contribuzione primadel 1993.

L’articolo continua sotto

La Ue all'Italia: «Equiparare subito le pensioni di uomini e donne»

Nuovo ultimatum della Commissione Ue all'Italia sulle pensioni pubbliche: se non equiparerà

Penalizzate le pensioni di vecchiaia

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Le finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti

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La guida pratica per cogliere a pieno la portata e il contenuto delle novità, con gli esperti del Sole 24 Ore che rispondono alle vostre domande

Tags Correlati: Agenzia Entrate | Asl | Fabio Martini | Giorgio Forcolin | INPDAP | Inps | Milena Iacobazzi | Ministero delle Finanze | Normativa sulle pensioni | Paola Sanna | Pietro Gremigni | Pietro Manzari | Pubblica Amministrazione | Vincenzo Barbaro

 

Il sistema cambia anche per chi matura 40 anni dal 2011
D:Con il nuovo decreto legge in fase di emanazione, il sistema delle finestre cambia anche per le pensioni di anzianità (40 anni di contributi)?
R: Le finestre cambiano anche per chi maturerà i 40 anni di contribuzione a partire dal 1˚gennaio 2011.

A 64 anni(e con 45 di contributi) conviene uscire subito
D: Ho 64 anni e45 anni di contribuzione.Sonoun medico, docente universitario. Che cosa rischio, in termini di pensione e di liquidazione, se resto a lavorare fino a 70anni?
R:Non è possibile quantificare eventuali rischi del tipodi quelli cui si riferisce il lettore. Si può, invece, dare il consiglio di andare subito in pensione, per il fatto che ogni futura riforma normalmente porta dei "danni" previdenziali. Infatti,quando decide di modificare la normativa pensionistica, spesso e volentieri il legislatore mira al risparmio di risorse finanziarie con conseguenze sfavorevoli per il beneficiario della pensione e/o della liquidazione.

Slittamento della decorrenza da luglio 2011 ad aprile 2012
D: Lavoro in un'amministrazione comunale. Il 23 marzo 2011 maturerò i 40 di lavoro,e quindi– fino ad ora – sarei andata in pensione a luglio 2011. Con le nuove regole, quando andrò in pensione?
R: Le nuove norme non modificano i requisiti fissati per conseguire il diritto a percepire il trattamento di pensione. Introducono, invece, esclusivamente la cosiddetta "finestra mobile" che, di fatto, determina uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) dal momento in cui si maturano i requisiti. Il testo finale del decreto applica le nuove decorrenze anche ai lavoratori che, a partire dal 1˚ gennaio 2011, potranno vantare 40 anni di contributi versati per l'accesso al trattamento di anzianità. Il lettore, pertanto, vedrà slittare la decorrenza del trattamento stesso dal 1˚luglio 2011 al 1˚aprile 2012.

Criteri diversi per lavoratori dipendenti e autonomi
D: Sono nata il 15 novembre 1953 e maturerò 40 anni di servizio il 30 marzo 2013. Vorrei sapere quando andrò in pensione.
R: In base alle nuove norme, è previsto uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi o 18 mesi rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi che maturano il diritto successivamente al 31 dicembre2010 (compresi i soggetti che potranno vantare 40 anni di contributi a partire dal 1˚ gennaio 2011). La lettrice, pertanto, conseguirà il diritto a percepireiltrattamentodianzianitàcondecorrenza dal 1˚aprile 2014, se è lavoratrice dipendente,odal1˚ ottobre 2014, se è lavoratrice autonoma.

Buonuscita senza modifiche perchièinpensionedagennaio
D: Sono pensionato Inpdap dal 1˚ gennaio 2010. La mià età anagrafica è di 61 anni e ho 39 anni di contributi. La buonuscita dovrebbeessere corrisposta inun periodo compreso tra luglio e settembre di quest'anno. Che cosa cambia ora con l'entrata in vigore del decreto legge? Dovrò aspettare il 31 dicembre 2010? E la mia buonuscita sarà rateizzata?
R: Ledisposizioni del Dl sugli interventi in materia previdenziale non si applicano per i collocamenti a riposo prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, e comunque per i rapporti cessati prima del 30 novembre 2010. Le nuove norme, perciò, non avranno alcuna ripercussione sulla liquidazione del lettore.

Non è retroattiva la soglia di invalidità più alta
D: Mia moglie è titolare di invalidità in quanto cieca ventesimista riconosciuta al 75 per cento. L'applicazione dellenuove norme in materia di assegno di invalidità è retroattiva?
R:Le nuove norme che innalzano la soglia di invalidità dal 74% all'85% trovano applicazione a partire dalle domande di assegno di invalidità presentate dal 1˚ giugno 2010. Non c'è retroattività e, quindi, le novità introdotte dal decreto legge non riguardano situazioni come quella della moglie del lettore.

Ritardo di un anno dalla finestra «a scorrimento»

D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1° aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione ? E che accadrà alla mia liquidazione?
R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.


Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico

D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione?
R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di servizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola.


Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap

D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1° luglio 2012 ?
R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione.


Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità

D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'Università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva?
R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono.


Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza

D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale.
R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010.


Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario

D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora?
R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre.


Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010

D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1° luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento.
R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1° luglio 2011.

Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati

D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita?
R: La vecchia finestra sarà quella del 1° luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.


Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia

D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65° anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho?
R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1° luglio 2010. In caso di pensione di vecchiaia, la nuova finestra sarà quella del 1° maggio 2012.


Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011

D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età?
R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi.


Per i sordomuti i requisiti restano invariati

D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti?
R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili.


Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio

D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa?
R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1° gennaio 2011.


Regole del Tfr anche per il personale in esonero

D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato?
R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1° gennaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo.


Uscita condizionata anche dal fattore età

D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre?
R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010.


Sul fronte della scuola vale sempre il 1° settembre

D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola?
R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1° settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere maturato entro la fine dello stesso anno.


Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal «ritiro»

D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr?
R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'Inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio.


Conviene lavorare fino al mese prima dell'«apertura»

D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare?
R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare.


Pensione confermata a chi deve andare il 1° luglio 2010

D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1° luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio?
R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa.


I criteri di calcolo del trattamento fine servizio

D: Sono un docente universitario che alla data del 1° giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio.

R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1° gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento.

Pensioni di anzianità nelle nuove finestre mobili

Maturerò 40 anni di contribuzione Inps (privati) al 1° febbraio 2014. Non ho capito da quando decorre il trattamento pensionistico e se sono soggetto alle finestre mobili.
Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga. È da ritenere, quindi, che anche queste pensioni di anzianità rientrino nelle nuove finestre cosiddette mobili. Per il lettore la pensione partirà quindi dal 1° marzo 2015.

Un diritto che maturerà arrivati a quota 97

Al 31 dicembre 2009 ho maturato 1605 settimane di contribuzione come lavoratore dipendente. Sono nato l'8 gennaio 1955 e attualmente sto lavorando come dipendente. Quando maturerò il diritto alla pensione?
Nel caso esposto il traguardo della pensione di anzianità potrà essere tagliato quando l'interessato raggiungerà la quota 97 con l'età di 61 anni e 36 anni di contributi.


Anzianità senza modifiche per chi è al traguardo nel 2010

Le novità introdotte riguardano solo chi matura i requisiti dal 2011 oppure anche chi li matura nel 2010?
Le innovazioni sulle finestre per la pensione di anzianità riguardano solo coloro che matureranno i relativi requisiti a partire dal gennaio 2011 in poi.


Anche con 40 anni di contributi prima uscita utile dopo 12 mesi

Sono una dipendente da un datore di lavoro privato e avrò 40 anni di contributi al febbraio 2012. Quando potrò andare in pensione?
Se il decreto non subirà modifiche in Parlamento, anche per i dipendenti con 40 anni di contributi la prima finestra utile si apre 12 mesi dopo il mese in cui sono stati maturati i requisiti. Nel caso della lettrice, quindi, dal 1° marzo del 2013.

Pensioni di vecchiaia: dal 2011 cambia la decorrenza

Quali cambiamenti sono stati introdotti per le pensioni di vecchiaia?
Il decreto legge sulla manovra non modifica il requisito di età per la pensione di vecchiaia, che resta fermo a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. A queste ultime, nel settore pubblico viene chiesto un anno in più (61 anni nel biennio 2010-2011). Per uomini e donne che raggiungono tali limiti di età dal 2011 in poi cambia la decorrenza della pensione. I lavoratori dipendenti vanno in pensione dopo 12 mesi dal conseguimento del diritto, mentre gli autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori e iscritti alla gestione separata) devono attendere 18mesi.


Situazione immutata per chi compie 60 anni ad agosto 2010

Compio 60 anni il 1° agosto 2010: con l'attuale decreto che cosa cambia?
Il nuovo decreto non modifica gli attuali requisiti per le donne che compiono i 60 anni entro il 2010. In questo caso le finestre non cambiano, e l'interessata potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio 2011.


Niente cambi se c'è preavviso in corso al 30 giugno 2010

Sono dipendente di una pubblica amministrazione. Lo scorso 11 maggio ho presentato la domanda di pensione per volontarie dimissioni dal servizio, domanda che è stata già accolta dalla mia amministrazione prima dell'entrata in vigore del decreto. Dovrei cessare il 1° febbraio del 2011: ho fatto tale domanda, pur avendo a gennaio prossimo i 40 anni di servizio, per non dover aspettare l'apertura della finestra. Cambia qualcosa per me?
No. La nuova norma non si applica al caso in questione, avendo il lettore entro la data del 30 giugno 2010 in corso il periodo di preavviso, con maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.


Previsto l'avvicendamento da sistema Tfs a sistema Tfr

Ho 40 anni, ho iniziato a lavorare il 4 settembre 2000 al ministero delle Finanze a tempo indeterminato, poi nel 2002 ho vinto un concorso in un ente locale sempre a tempo indeterminato: come sarà la mia liquidazione? Dal 2000 al 2010 col metodo del Tfs e dal 2011 in avanti con l'accantonamento del 6,91% annuale? Quindi sarò penalizzato?
La nuova norma prevede che la liquidazione verrà calcolata fino al 31 dicembre 2010 con il metodo Tfs e dal 1° gennaio 2011 con il sistema del Tfr, con accantonamento del 6,91% annuale. Sicuramente, il sistema Tfr è meno vantaggioso del sistema Tfs.


Bastano 40 anni di contributi anche senza età pensionabile

Il requisito massimo dei 40 anni di contributi permette al lavoratore di essere collocato in pensione anche se lo stesso non ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti normative (61 per le donne e 65 per gli uomini)?
Sì. Con 40 anni di contributi si può lasciare il lavoro anche se non si è raggiunta l'età pensionabile. Peraltro, le nuove disposizioni in materia di pensione stabiliscono, anche per le pensioni con 40 anni di contributi, l'applicazione della "finestra mobile" che ritarda l'uscita di dodici mesi rispetto alla data di maturazione del requisito.


Liquidazione in unica soluzione per importi sotto i 90mila euro

In qualità di dipendente dell'agenzia delle Entrate, un soggetto – per aver maturato, alla data del 10 settembre 2007, i requisiti utili al trattamento di pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contribuzione) – ha chiesto di recente la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione a decorrere dal 26 novembre 2010. Si desidera sapere se la liquidazione del trattamento di fine servizio di spettanza sarà erogata in un'unica soluzione o soggetta a rateazione per effetto del nuovo decreto.
Se l'importo della liquidazione non supera i 90.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali, l'importo verrà erogato in un'unica soluzione.


Due possibilità per il lavoratore autonomo

Sono un lavoratore autonomo di 60 anni e quest'anno raggiungo i 40 anni di contributi versati: quando potrò percepire la pensione?
Occorrerebbe sapere se il requisito dei 40 anni sarà maturato nel primo semestre 2010 (in questo caso vale la finestra del 1° luglio 2011) oppure nel secondo semestre 2010 (finestra del 1° gennaio 2012).


Scadenza invariata per un lettore del 1951
Sono nato a novembre del 1951, ho lavorato fino ad aprile 2009, maturando a quella data 38 anni e 7 mesi di anzianità. Da maggio 2009 non lavoro. Pensavo di andare in pensione con il 1° luglio 2011, ma mi sembra di aver capito che dovrò aspettare altri sei mesi. È così?
No, il lettore potrà continuare ad andare in pensione con la finestra del 1° luglio 2011.


Vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria


Dal 1° aprile 2009, e fino al 1° marzo 2013, godrò di un assegno a sostegno del credito; la mia finestra per i 40 anni si apre il 1° aprile 2013, infatti "faccio" i 40 anni il 1° ottobre 2012: cambia qualcosa con la nuova manovra?
Si applicano le vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esubero per banche, assicurazioni e così via).


Anzianità con quota 95 per l'impiegata sessantenne
Sono un'impiegata di un'azienda privata che compie 60 anni, con 36 anni e mezzo di anzianità contributiva il 22 novembre del 2010. Qual è, con la nuova normativa, la mia finestra di uscita?
L'interessata andrà in pensione di anzianità con la quota 95 (raggiunta nel 2010) con la vecchia finestra del 1° luglio 2011.


Ancora praticabile l'«uscita» del 1° luglio 2011

Sono dipendente di un'azienda privata del settore chimico. Il mio livello è quello di quadro. Mi trovo in cassa integrazione da ben cinque anni (attualmente con la Cig in deroga percepisco 650 euro al mese). A dicembre 2010 compirò finalmente 59 anni, con 38 anni e mezzo di contributi.Cambierà qualcosa per me? Quando si aprirà la mia finestra?
Per la persona interessata non cambierà nulla, in quanto al suo caso si applicheranno le vecchie finestre. In particolare, la finestra del lettore è quella del 1° luglio 2011.


I limiti di applicazione per la liquidazione rateizzata

Sono un dipendente pubblico. Il 14 gennaio 2011 raggiungerò 40 anni di contributi: le nuove norme avranno degli effetti sulla mia liquidazione?

Le nuove norme sul pagamento dilazionato della liquidazione entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, salvo per coloro che cesseranno entro il 30 novembre 2010, per limiti di età o per pensione di anzianità, con accoglimento della domanda di cessazione dal servizio entro la predetta pubblicazione. Va tenuto presente, comunque, che il pagamento a rate è previsto solo se la liquidazione è superiore a 90.000 euro.


Prolungamento di 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti

Sono nato il 12 ottobre 1955 e ho iniziato a lavorare come dipendente il 1° gennaio 1973. Da allora ho proseguito regolarmente a lavorare con una sola eccezione: sei mesi di disoccupazione e sei mesi "vuoti" nel 1999. Se nei prossimi anni continuerò a lavorare senza problemi, i termini temporali della mia pensione sono a rischio a causa delle novità appena introdotte, oppure potrò uscire, come preventivato, nel gennaio 2014?

L'interessato cade nella rete delle nuove finestre introdotte dalla manovra, in quanto maturerà i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 2010. La finestra, quindi, si aprirà dopo 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti.


Con 40 anni di contributi restano le 4 vecchie finestre

Da lavoratore dipendente, il 13 marzo 2010 ho maturato 2.080 contributi o, meglio, i 40 anni di contribuzione. Con la nuova manovra finanziaria quando andrò in pensione?

L'interessato andrà in pensione di anzianità con il sistema delle vecchie quattro finestre. Non viene, però, specificata l'età e quindi non possiamo fissare la finestra specifica.


Tre rate oltre i 150mila euro di trattamento fine servizio

Per gli statali, la rateizzazione della liquidazione dopo 40 anni di servizio in quali termini avviene?

Con i dati contenuti nel nuovo testo del decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012, la liquidazione viene erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 90.000 euro al lordo delle ritenute fiscali; se superiore a 90.000, ma inferiore a 150.000 euro, scatta la prima rateizzazione (90.000 euro la prima rata e la seconda rata, dopo un anno, per l'ammontare residuo); se superiore a 150.000 euro, sono previste tre tranche (90.000 euro la prima, 60.000 euro la seconda dopo un anno, e la terza, pari all'ammontare residuo, dopo un altro anno).


RISPOSTEA CURA DI
Aldo Ciccarella, SergioD'Onofrio
Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà
Paola Sanna, Tommaso Siracusano
Claudio Testuzza


L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti
del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto,
Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi,
Pietro Manzari, Fabio Martini)

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