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Norme e Tributi Fisco

Task force europea contro le frodi Iva

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Questo articolo è stato pubblicato il 13 ottobre 2010 alle ore 08:00.

La Ue rafforza la cooperazione per battere le frodi Iva, riscrivendo il regolamento (CE) 1798/2003, che sarà abrogato dal 1° gennaio 2012, mentre per le disposizioni del nuovo provvedimento è prevista un'entrata in vigore modulare. La scadenza del 2012 vale però per gran parte delle nuove regole. Il nuovo regolamento, identificato come (UE) 904/2010 del Consiglio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue L 264/4 di ieri) sicuramente vede un punto di forza nell'istituzione di Eurofisc, una "task force" per la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali, ma sono molti gli elementi che rendono importante la nuova norma comunitaria.

Ci sono, infatti, le regole sulla richiesta di informazioni e di indagini amministrative, quelle per lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta, quelle che dettano agli Stati di uniformare la raccolta di alcuni tipi di informazioni specifiche, come nel caso del Vies (lo scambio di informazioni relativo all'Iva).

La formulazione delle regole su Eurofisc prevedono la facoltatività per gli Stati di parteciparvi (o di parteciparvi solo per alcune attività) e anche quella di ritirarsi successivamente. Tuttavia come precisava il comunicato del Consiglio successivo all'adozione ufficiale avvenuta il 7 ottobre scorso (dell'adozione da parte del Coreper si era dato conto su «Il Sole 24 Ore» il 30 settembre), tutti gli Stati parteciperanno all'avvio della struttura e per l'Italia a rappresentare l'amministrazione per Eurofisc sarà l'agenzia delle Entrate (si veda l'intervista in questa pagina).

Eurofisc è pensato per accelerare il processo di scambio di informazioni e in questo modo permetterà un'azione rapida e calibrata per intercettare nuove modalità di frode fiscale.

In realtà Eurofisc, nella sua struttura essenziale, è un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi Iva che avrà il compito di condurre a una valutazione comune dei rischi per le operazioni intracomunitarie, coordinare lo scambio di informazioni e il lavoro degli Stati partecipanti in risposta alle allerte ricevute.

Accanto alla struttura "personale", uno dei punti importanti della task force comunitaria è la possibilità di condividere un dominio di dati relativi all'Iva tra gli Stati che vi partecipano. Elemento che rappresenterà sicuramente un altro fattore di velocità nel rispondere al compito delle "sentinelle" dell'Iva.

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Controlli fiscali simultanei tra più stati

I risultati che le nuove disposizioni del regolamento 904/2010 si prefiggono sono chiari, come

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Eurofisc può essere un aiuto importante per la lotta all'evasione, anche se la sua istituzione non esaurisce la portata del regolamento che, infatti, ridefinisce le condizioni in base alle quali gli Stati devono realizzare la cooperazione che costituisce il principale mezzo con cui la Ue spera di arginare i fenomeni di frode Iva che caratterizzano gli scambi di beni e servizi intracomunitari.

La cooperazione internazionale si affianca alle misure di monitoraggio imposte nell'ultimo anno dai singoli Stati ai propri contribuenti. Monitoraggio che in Italia è stato articolato con un tris di interventi: Intrastat, comunicazioni per i rapporti con Paesi black list ed elenco clienti e fornitori per le operazioni superiori ai 3mila euro.

Tornando al regolamento, di particolare interesse risulta la disciplina sullo scambio di informazioni sia su richiesta che in forma autonoma. In quest'ultimo caso lo Stato che fornisce le informazioni può richiedere di essere informato dei risultati ottenuti dalle informazioni trasmesse. Disciplina questi aspetti l'articolo 16, che porta il titolo di "feed back". Lo scambio di informazioni trova dei limiti nel segreto fiscale e nella riservatezza così come disciplinati dai singoli ordinamenti nazionali.

Il regolamento prevede anche una presenza fisica di funzionari direttamente presso le autorità degli altri Stati europei.

Un particolare capitolo è dedicato alle verifiche simultanee, che, secondo le future comunicazioni della Commissione europea, potrebbero dare un grande aiuto per combattere meglio le frodi che si perpetrano all'interno di gruppi ovvero tra soggetti collegati tra loro. In effetti, anche Eurofisc persegue lo stesso scopo in modo più rapido.

Le novità

Focus comune sulle partite Iva
Definite le procedure affinché gli Stati possano scambiare, in via elettronica, informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario. Gli Stati sono tenuti a fornire assistenza per la protezione del gettito Iva nella Ue
Riferimento: articolo 1, paragrafi 1 e 2

La gestione dei database
Ogni singolo Stato archivia in un sistema elettronico le informazioni su identità, attività, organizzazione e indirizzo delle persone che hanno un numero di identificazione Iva. L'accesso agli altri Stati è automatico
Riferimento: Articolo 17, articolo 19, articolo 21

Assistenza con feedback
L'autorità che invia le informazioni può chiedere un feedback, che sarà curato dal «funzionario di collegamento», nominato all'interno di Eurofisc. Il funzionario di collegamento è nominato da ciascuno Stato e risponde solo all'amministrazione nazionale
Riferimenti: articolo 16 e articolo 36

Le garanzie sulle dichiarazioni
Le informazioni raccolte nei database sono coperte da l segreto d'ufficio. Possono essere utilizzate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta. Possibile, inoltre, l'uso nell'ambito di procedimenti giudiziari
Riferimento: articolo 55

Lo screening delle informazioni
Gli Stati devono approntare meccanismi per assicurare qualità ed affidabilità dei dati. Inoltre, sono previste procedure di verifica, in linea di massima prima dell'identificazione Iva (o entro 6 mesi dall'identificazione)
Riferimenti: articolo 22 e articolo 23

Interessate anche le banche
Le informazioni chieste da un altro Stato comunitario non possono essere rifiutate solo perché esse sono detenute da una banca o da un istituto finanziario o da una persona designata o che agisce in qualità di agente ovvero di fiduciario
Riferimento: articolo 54, paraggrafo 5

Indagini condotte in contemporanea
Possibile, fra due o più Stati, il controllo simultaneo, cioè coordinato, della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi, collegati fra loro. L'azione è possibile tra Stati che hanno «interessi comuni o complementari»
Riferimento: articolo 2, paragrafo 1, lettera r

L'allarme passa da «Eurofisc»
«Eurofisc» è una rete multilaterale che consente l'allerta prococe contro le frodi e lo scambio rapido di informazioni. Gli Stati, nell'ambito di Eurofisc, coordinano i lavori dei funzionari in relazione agli allarmi ricevuti
Riferimento: articoli da 33 a 37

Diniego motivato alla collaborazione
Si può rifiutare di rispondere a un altro Stato se le indagini richiedono un onere eccessivo, se le notizie non sono raccolte per esigenze interne e se il Paese richiedente non può inviare informazioni equipollenti ovvero se in gioco c'è un segreto
Riferimento: articolo 7, paragrafo 4

Operazioni sensibili
L'allegato 1 al regolamento individua una serie di operazioni sensibili per le quali gli Stati devono comunicare in automatico i dati relativi alle operazioni effettuate dai contribuenti
Riferimento: allegato 1 al regolamento

Trasmissione spontanea
Gli Stati dell'Unione si impegno a scambi spontanei, cioè a comunicare informazioni – al di fuori delle comunicazioni strutturate – che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte da autorità di un altro Paese
Riferimento: articolo 15

Disposizioni in chiaro sul web
La Commissione europea pubblica sul suo sito Internet le disposizioni approvate da ciascun Paese in merito alla direttiva 2006/112/Ce relative alla fatturazione, alla trasmissione elettronica delle informazioni e alle misure di semplificazione adottate
Riferimento: articolo 32, paragrafo 1

I CAROSELLI
Caroselli in entrata
Nelle frodi carosello in entrata, una società italiana "A" (fittizia e intestata di solito a un prestanome) acquista merci da una società "C" residente in un altro Stato Ue. La società "C" fattura senza Iva trattandosi di cessione intracomunitaria. "A" rivende poi la merce, fatturando l'Iva, a un'altra società italiana "B" (il cui titolare è il vero regista dell'operazione). "A" naturalmente non versa l'Iva all'Erario e sparisce. "B" a sua volta può detrarre l'Iva. Le società "A" e "B" spesso sono più di una per far perdere le tracce
Caroselli in uscita
La società italiana "A" finge di vendere la merce a una società europea "B" senza fatturare perché si tratta di cessione intraUe. La vendita è fittizia e serve a giustificare lo svuotamento del magazzino. "A" infatti vende realmente la merce in Italia e in nero

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