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Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2010 alle ore 07:23.
L'arrivo del Ddl collegato lavoro cambia il meccanismo della sospensione dell'attività imprenditoriale che può essere disposta nei casi più gravi di lavoro sommerso.
Con l'entrata in vigore del decreto la nozione di lavoro sommerso si sdoppierà. Quella "formale", da cui discenderanno maxisanzioni di legge simili alle attuali (fino a 12mila euro). E quella "sostanziale", prevista in materia di sicurezza del lavoro, destinata alla tutela personale del lavoratore, per cui conterà la soprattutto la "riconoscibilità" di fatto dell'esistenza della relazione lavorativa. Per la sospensione dell'attività imprenditoriale varrà solo quest'ultima.
Dal punto di vista operativo questa differenza di nozione si rifletterà necessariamente sul modo di interpretare e applicare i requisiti necessari alla sospensione dell'attività d'impresa: un maggiore sforzo probatorio per gli ispettori e, d'altra parte, maggiori opportunità di argomentazioni difensive che l'impresa interessata dal blocco potrà offrire.
Facciamo un esempio. Nel caso in cui un ispettore dovesse trovare in cantiere un operaio impiegato in difetto di comunicazione di assunzione, ma con la lettera di assunzione consegnata, potrà contestare il lavoro sommerso. L'impresa potrà eccepire comunque la presenza di un documento obbligatorio (la lettera, appunto) che impedirà, da definizione di legge, la sospensione.
Quanto al lavoro "formalmente" irregolare, il collegato fa riferimento al solo lavoro nero subordinato, mentre usciranno di scena le ipotesi di lavoro nero autonomo e parasubordinato. Se si impiegherà un collaboratore senza porre in essere le previste comunicazioni di assunzione, non si sarà più assoggettabili alla sanzione amministrativa prevista per il nero. Lo stesso vale per il lavoro domestico che d'ora in avanti sarà escluso dalla maxisanzione.
La nuova nozione di lavoro nero, quale rapporto subordinato non oggetto di comunicazione di assunzione, rende evidente come la definizione contenuta nel Testo unico sicurezza vada intesa in senso più ampio, in coerenza con il complessivo assetto della normativa sulla salute che detta regole di prevenzione uniformi, prescindendo dalla tipologia dei lavoratori dell'impresa. La nuova definizione appare destinata a ridefinire presupposti e modi degli interventi ispettivi.