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L'abc del nuovo decreto sicurezza sui sindaci-sceriffo

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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2010 alle ore 15:40.

Innalzamento a 1.500 euro dei pagamenti tracciabili negli appalti per le spese giornaliere, steward negli stadi equiparati a pubblici ufficiali, con sanzioni fino a 100mila euro per le società che impiegano steward in numero minore rispetto alle regole. Ma anche ripristino fino al 30 giugno 2013 dell'arresto in flagranza per reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive, istituzione di un Fondo di solidarietà civile in favore delle vittime di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e non.

Sono una piccola parte del pacchetto di interventi contenuto negli undici articoli del decreto sicurezza, convertito definitivamente in legge dal Senato il 15 dicembre con un iter rapidissimo (il provvedimento sarebbe scaduto l'11 gennaio) e una maggioranza molto ampia che ha unito Pdl, Fli, Udc, Idv e Api (162 sì). Con Pd astenuto e un solo voto contrario.

Provvedimento salito alla ribalta soprattutto per le nuove misure sui poteri ai sindaci-sceriffi per combattere la criminalità, attenuate nell'iter parlamentare dall'inserimento del placet dei prefetti sul concorso o meno delle forze di polizia nell'esecuzione delle ordinanze del primo cittadino. Ci sono anche nuove misure per il sostegno dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e arriva una nuova ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria. Ecco, in sintesi, il contenuto del provvedimento.

Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, misure di sostegno all'attività (articolo 3). Nuove misure per il sostegno dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. In relazione alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata è previsto che possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del ministro dell'Interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche. Le relative risorse saranno destinate all'autofinanziamento dell'agenzia. Il sindaco del comune a cui è stato trasferito un bene immobile alla scadenza di 6 mesi deve inviare al direttore dell'agenzia una relazione sullo stato della procedura. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni da parte dell'Agenzia affluiscono, escluse le spese di conservazione e amministrazione al Fondo unico giustizia per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al dicastero dell'Interno per assicurare il potenziamento dell'agenzia. Nelle ipotesi di confisca di beni,aziende o società sequestrate i crediti erariali si estinguono per confusione (articolo 1253 del codice civile). Modificata la legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Viene disciplinata la possibile richiesta all'agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, al ministero dell'Interno, di utilizzare i beni immobili confiscati per le finalità di potenziamento dell'attività dell'agenzia. Nuove regole anche per l'istituzione di sedi secondarie. Una norma in materia di trasferimento di beni aziendali confiscati prevede che l'Agenzia, con delibera del consiglio direttivo, possa estromettere singoli beni immobili dell'azienda non in liquidazione per trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che l'utilizzo sia a fini istituzionali. Sono comunque fatti salvi dalla delibera dell'Agenzia i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. L'agenzia può avvalersi di personale delle pubbliche amministrazioni, delle Agenzie, compresa quella del Demanio, e degli enti territoriali, assegnato all'agenzia anche in comando o distacco. La stipula di eventuali contratti a tempo determinato può avvenire in deroga ai limiti di dotazione organica. All'agenzia per queste ultime finalità sono assegnati 2 milioni di euro nel 2011 e 4 milioni per il 2012 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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Arresto in flagranza per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (articolo 1, comma 1). Viene ripristinato fino al 30 giugno 2013 l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 401/1989 la cui vigenza era venuta meno il 30 giugno scorso. Torna, dunque l'arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. È prevista una sorta di estensione temporale del concetto di flagranza: quando non è possibile accedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica si considera in stato di flagranza chi, in base alla documentazione video fotografica, risulta autore del fatto, purché l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque, entro le 48 ore dal fatto. Consentita anche l'applicazione delle misure coercitive, come custodia cautelare e arresti domiciliari per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Compresa la violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale (articolo 4). Viene integrata la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale, organismo di consulenza dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) posto all'Interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, a capo del sistema di protezione delle persone ritenute a rischio. Per questioni di sicurezza relative a magistrati la commissione è integrata da un magistrato designato dal ministro della Giustizia fra quelli già fuori ruolo con incarico presso il ministero della giustizia. Ai componenti della commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

Confisca (articolo 9). È prevista una ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto a condizione che le violazioni: siano gravi o reiterate, riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La confisca deve essere sempre disposta, anche in mancanza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione o quando è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata.

Cooperazione internazionale di polizia (articolo 5). Presso il ministero dell'Interno viene istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Copscip) con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero. Gli obiettivi sono il potenziamento del contrasto alla criminalità organizzata e in particolare alle attività criminali transnazionali attribuibili a essa. Oltre all'incremento della cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli obblighi internazionali o comunitari. Il Copscip è istituito nell'ambito della Direzione centrale di polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. Il nuovo organismo sarà presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della polizia criminale. Il comitato sarà composto da membri di comprovata esperienza e professionalità individuati con successivo atto del presidente. Le linee di indirizzo strategico saranno stabilite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e devono essere aggiornate ogni anno.

Entrata in vigore (articolo 11). Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 2010, giorno di pubblicazione in Gazzetta.

Fondo di solidarietà civile (articolo 2-bis). Viene istituito presso il ministero dell'Interno un Fondo di solidarietà civile in favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di manifestazioni di diversa natura. I fondi saranno alimentati in parte dal Fondo unico della giustizia, in parte dalle somme riscosse dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame, in parte da contribuzioni volontarie, donazioni o lasciti. Il fondo provvederà per il 30% all'elargizione di denaro per contribuire al ristoro del danno subito, in favore delle vittime di reati commessi con uso di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nel caso di lesioni superiori al 10%, secondo le tabelle Inail, a condizione che il danneggiato non abbia concorso ai reati. Nella misura del 70% il fondo è dedicato a interventi di solidarietà sociale nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive, per le quali la normativa non prevede altre provvidenza a carico del bilancio dello Stato. Il ministero dell'Interno provvederà all'elargizione delle somme previo parere di un collegio presieduto da un prefetto, la cui composizione sarà stabilita da un decreto Interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Al funzionamento del Fondo il ministero provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi oneri a carico dello Stato. Un decreto Interno, di concerto con Giustizia ed Economia, emanerà le norme regolamentari collegate all'articolo in esame. Compresi limiti e criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e l'individuazione degli aventi diritto.

Gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali (articolo 10). L'articolo prevede il facoltativo collocamento in disponibilità dei prefetti, viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria e per specifici incarichi legati a emergenze di servizio o situazioni di emergenza. Espletamento degli incarichi entro il 3% della dotazione organica. La collocazione in disponibilità prevede un periodo non superiore al triennio, prorogabile per un periodo non superiore a un anno. Si viene collocati in disponibilità con decreto del ministro dell'Interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del ministero dell'Interno. I funzionari in disponibilità non occupano posto nella qualifica di appartenenza. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalente dal punto di vista finanziario. È stata rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.

Prefetto responsabile delle misure sul concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze del sindaco (articolo 8). Oggetto di approfondito dibattito alla Camera per lo spauracchio dei sindaci-sceriffi: c'era la paura che la prima formulazione della norma subordinasse il prefetto rispetto al sindaco, in palese violazione del riparto di competenze previsto dalla Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza. Ora è il prefetto il soggetto che deve stabilire se il concorso delle forze di polizia sia o meno necessario. Le ordinanze "anche contingibili e urgenti" adottate dal sindaco per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana devono essere preventivamente comunicate al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari.

Steward, compiti aggiuntivi (articolo 2, commi 1 e 2). Ampliati i compiti degli steward delle manifestazioni sportive, estendendo le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi. In particolare agli steward possono essere affidati altri servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia. Condizioni e modalità per l'affidamento dei compiti saranno stabiliti da decreto Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, attraverso l'integrazione del decreto Interno 8 agosto 2007. Il decreto sarà sottoposto al parere delle commissioni parlamentari che competenti che avranno 30 giorni di tempo per esaminarlo. Decorso tale termine potrà essere comunque adottato.

Steward, estensione disposizioni a tutela dei pubblici ufficiali (articolo 2, commi 3 e 4). Estese alcune disposizioni applicabili a tutela dei pubblici ufficiali: in particolare si equipara la violenza o la minaccia nei confronti degli steward alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale che svolgono servizi di ordine pubblico, purché gli addetti siano riconoscibili e la condotta sia riconducibile alle mansioni svolte. Per esempio la resistenza a pubblico ufficiale o incaricato di servizio pubblico è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Reclusione da 4 a 10 anni nell'ipotesi di lesioni gravi cagionate a steward in servizio in occasione di manifestazioni sportive, da 8 a 16 anni per lesioni gravissime.

Steward, sanzioni per l'impiego in numero minore (articolo 1, comma 2). Sanzionata con il pagamento da 20mila a 100mila euro la società sportiva che impiega steward in numero minore rispetto a quanto stabilito dal piano del Gruppo operativo sicurezza.

Tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 6). Nuove disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, introdotta dall'articolo 3 del Piano straordinario antimafia (legge 136/2010). Viene chiarito che le norme si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010, nonché a quelli di subappalto e subcontratto derivati. Per i contratti stipulati prima (e contratti di subappalto e subcontratto da essi derivati) l'adeguamento alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 136/2010. Le clausole di tracciabilità dei contratti (commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 che stabiliscono gli obblighi per la stazione appaltante e gli appaltatori di tracciabilità dei flussi finanziari) si intendono automaticamente inserite nei contratti. Viene anche chiarito il perimetro dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti: in particolare la "filiera delle imprese" indicata nell'articolo 3 della legge 136/2010 viene considerata alla stregua dei subappalti come definiti dal Codice dei contratti pubblici, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto. C'è anche una norma interpretativa sull'obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali, acesi presso banche o Poste italiane, dedicati anche "in via non esclusiva alle commesse pubbliche: per ciascuna commessa vanno indicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale dei delegati a operare sui conti. Norma interpretativa sul regime derogatorio per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi o per pagamenti che riguardano tributi.

Tracciabilità dei flussi finanziari: sanzioni applicate dal prefetto (articolo 7). Vengono ammessi altri sistemi di pagamento e di incasso oltre al bonifico bancario e postale, purché in grado di assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Innalzato a 1.500 euro il limite (ora 500 euro) delle spese giornaliere per le quali possono essere usati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale. Resta vietato l'uso del contante ed è obbligatoria la documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa per le spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni in favore dei dipendenti. Resta obbligatorio l'obbligo di rendicontazione. È ammesso un mezzo di pagamento diversi dal bonifico qualora sia necessario ricorrere a somme provenienti da altri conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, che possono essere successivamente reintegrati mediante questi mezzi. In ogni transazione dovrà essere inserito il Cig (codice identificativo gara) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il Codice unitario progetto (Cup) dovrà essere ora indicato solo se ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003. È stato anche stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tracciabilità vengano applicate dal prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e in deroga, l'opposizione venga proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione. Arriva l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano la violazione degli obblighi di tracciabilità.

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