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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2010 alle ore 13:04.
Reclusione fino a 12 anni per riciclaggio, 15 anni per reati legati al terrorismo e all'eversione. Carcere anche per malversazione ai danni dello Stato (da sei mesi a quattro anni), truffa (da uno a sei anni), abuso di informazioni privilegiate (da uno a sei anni). È quanto prevede la legge 127 dello Stato della Città del Vaticano, «Motu Proprio per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario», che è stata promulgata oggi dal Papa, che prevede pene specifiche anche per manipolazione del mercato, per la tratta di persone, vendita di prodotti con segni mendaci, contrabbando, tutela ambiente, traffico illecito di rifiuti. Una legge, nata in seguito all'inchiesta degli ultimi mesi che ha coinvolto lo Ior, per adeguarsi alla normativa dell'Unione europea.
«La trasparenza finanziaria è condizione per la pace», ha ricordato Benedetto XVI, che, sempre oggi, ha costituito anche «l'Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) indicata nell'articolo 33 della Legge concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, quale istituzione collegata alla Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus». Saranno obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'Autorità e i suoi rapporti con i terzi tutti coloro che avranno a che fare con l'Autorità di informazione finanziaria (Aif) vaticana.
Tornando invece alle nuove norme contro il riciclaggio, che sono state emanate in esecuzione della convenzione monetaria fra lo stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, spicca la previsione che «ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri», che svolge professionalmente un'attività di tipo economico o finanziaria legata al Vaticano o alla Santa Sede è tenuto al «rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
Scatterà poi il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti legati al terrorismo.L'Autorità di informazione finanziaria, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in sede penale, recitano le nuove norme, «dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i principi e le regole vigenti nell'ordinamento europeo. Con il medesimo provvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento».