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Questo articolo è stato pubblicato il 28 gennaio 2011 alle ore 16:06.
La decisione di ieri della giunta della Camera di rinviare alla procura di Milano gli atti di Ruby tira in ballo un "convitato di pietra" del nostro ordinamento giudirico, il Tribunale dei ministri. Roba da manuali, argomenti che si studiano all'università, ma difficili da "vedere" nella pratica. E invece la decisione della giunta per le autorizzazioni di restituire le carte alla procura milanese e così "veicolare" al Tribunale dei ministri la competenza a giudicare sul reato di concussione contestato al premier ha tolto un po' di polvere dalla giacca a questo particolare "organo giurisdizionale" previsto da una legge costituzionale, la n. 1 del 16 gennaio 1989 (e dalla legge ordinaria n. 219 del 1989). E con diversi "precedenti illustri" attivati alle spalle, dal caso Lunardi, a quello De Michelis, fino a risalire all'ex ministro della Salute De Lorenzo.
Composizione e funzioni
Diretta attuazione dell'articolo 96 della Costituzione, che prevede che premier e ministri siano sottoposti a processo per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Tribunale dei ministri è competente per i reati cosiddetti "ministeriali". È istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio a giudicare dell'illecito contestato. È composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o una qualifica superiore. Ad estrarre a sorte dovrebbe essere il presidente del tribunale e (se così fosse il sorteggio spetterebbe a Livia Pomodoro), teoricamente, potrebbe essere sorteggiato anche il Pm titolare dell'azione. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate (o in caso di parità, da quello più anziano). Il collegio si rinnova ogni due anni e anche se scaduto viene prorogato per definire i procedimenti in corso.
Procedimento
Il Tribunale dei ministri compie le indagini preliminari e sente il pm titolare del procedimento, che può chiedere di fare ulteriori indagini. Se non decide di archiviare il caso, è tenuto a trasmettere gli atti (con relazione motivata) al procuratore della Repubblica, che a sua volta chiede alla Camera l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'indagato. Il decreto con cui dispone l'archiviazione non è impugnabile.