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Questo articolo è stato pubblicato il 01 aprile 2011 alle ore 13:55.

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Cassa depositi e prestiti (articolo 7). La norma è volta ad ampliare l'oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti, Cdp, oltre l'attività di finanziamento tipica della società, come prevista dal comma 7 del decreto legge 269/2003, a comprendere l'assunzione di partecipazioni in società la cui attività è considerata strategica per gli interessi nazionali, o per il settore in cui operano, o per la dimensione della società o, infine, per la rilevanza della filiera. L'acquisizione delle partecipazioni può avvenire in via diretta, o attraverso società veicolo o fondi di investimento, dei quali Cdp abbia sottoscritto quote. Il funding può avvenire anche tramite le risorse del risparmio postale. In verità, Cdp - in quanto votata a operare nel mercato e secondo le dinamiche dello stesso - potrà usufruire delle facoltà che le sono concesse in relazione al nuovo perimetro della sua missione nei limiti delle sue proprie scelte e delle sue disponibilità che riterrà di potere, al riguardo, utilmente impiegare. L'articolo in esame non implica effetti finanziari.

Entrata in vigore (articolo 8). Il decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 è entrato in vigore il 31 marzo 2011, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Moratoria di un anno sul nucleare (articolo 5). La moratoria di un anno sul nucleare viene decisa al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. La sospensione di un anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, vale a dire il 31 marzo 2011. Attenzione: la sospensione dell'efficacia non si applica nelle parti in cui le nuove norme si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del parco tecnologico e del deposito nazionale.

Proroga del divieto di incroci stampa-tv (articolo 3). Si interviene sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, il Dlgs 177/2005, sostituendo il comma 12 dell'articolo 43. Le nuove norme prevedono che i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8% di detto valore economico e i soggetti che, anche attraverso società controllate o collegate, hanno ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Con l'eccezione, però, delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto, conclude la norma, si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate. Le nuove disposizioni si applicano a Sky, Rai, Mediaset e Telecom Italia. Il parametro dell'8% dei ricavi del Sic, il SIstema integrato delle comunicazioni, riguarda infatti i tre big della tv italiana che detengono rispettivamente l'11.80%, l'11.40% e l'11.32% del Sic (in base alla valutazione più recente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e relativa al 2009). Lo stop agli incroci con la stampa - secondo il decreto - coinvolge anche chi controlla più del 40% del mercato delle telecomunicazioni, e dunque Telecom.

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