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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2011 alle ore 17:27.

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Ice (articolo 14, commi 17-27). Viene soppresso l'Istituto nazionale del commercio estero, disciplinato il passaggio delle funzioni del soppresso Ice e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al ministero dello Sviluppo economico e al ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Abrogata la relativa legge di riforma dell'Ice. In particolare la norma prevede il trasferimento al ministero dello Sviluppo economico di "funzioni, risorse di personale, finanziarie e strumentali" e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale. Il personale in servizio presso gli uffici dell'Ice all'estero è assegnato a istituende apposite sezioni nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Le risorse già destinate all'Ice per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi internazionali sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico. Si conferisce ai due ministeri (Mise e Mae) il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese, che entrambi esercitano in una "cabina di regia", nella quale i tre organi pubblici (ministri degli Affari esteri, dello Sviluppo economico e dell'Economia) sono numericamente controbilanciati da tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana). Si tratta di un organo competente sulla fissazione delle "linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse", dalla quale discende anche l'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari. Istituzione delle Sezioni per la promozione degli scambi nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e la disciplina relativa al personale in servizio presso i soppressi uffici Ice all'estero e quello locale impiegato anche a tempo indeterminato. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mae tenuto conto degli indirizzi della "cabina di regia". Le Sezioni sono coordinate dal Capo Missione. All'interno delle stesse, opera il personale in servizio presso i soppressi uffici Ice all'estero fino alla scadenza dell'incarico. Le predette Sezioni sono istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Mae con Dpcm. Il personale locale impiegato, anche a tempo indeterminato, è attribuito al Mae. Il Mise può destinare alle Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Mae e accreditato in conformità alle convenzioni di Vienna. Previsto che il funzionario responsabile sia accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico. Le modalità di impiego di tutte le risorse assegnate alle Sezioni sono disciplinate con Dpcm, su proposta del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell'Economia, del ministro dello Sviluppo economico e del ministro per la Pubblica amministrazione. Disciplinato l'inquadramento giuridico e il trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato (ex Ice) trasferiti al Mise. L'inquadramento nei ruoli del Mise dovrà avvenire sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici "a qualsiasi titolo" conseguiti. Previsto che per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Previsto che dall'attuazione del comma 26 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Immobili pubblici: acquisto, vendita, manutenzione e censimento (articolo 12). Disposizioni in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. All'Agenzia del demanio è attribuito il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il ministero dell'Economia e delle finanze. A partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto non regolamentare del ministero dell'Economia. Disposizioni in merito alle attività di manutenzione degli immobili pubblici: spetta all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse necessarie alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il ministero dell'Economia, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili. Novellate alcune disposizioni normative per renderle conformi al contenuto dell'articolo.

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