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Questo articolo è stato pubblicato il 24 ottobre 2011 alle ore 10:00.
L'ultima modifica è del 24 ottobre 2011 alle ore 10:15.

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Redditometro nuovo ma con validità "vecchia". Almeno seguendo le ultime indicazioni arrivate dalle sentenze di Cassazione.
Domani sarà presentato il nuovo redditometro (sebbene nella versione sperimentale) ma non bisogna perdere di vista – considerando le probabili future controversie – l'aspetto più importante: il tipo di presunzione.

La prima parte della norma di riferimento (articolo 38, commi 4 e seguenti, del Dpr 600/1973) sembrerebbe collocare il nuovo accertamento sintetico, e quindi anche quello da redditometro, tra le presunzioni legali relative, ossia tra quelle che invertono l'onere probatorio, addossandolo sul contribuente.

La norma fa, infatti, riferimento alla prova contraria che deve essere data dal contribuente. Tuttavia, la norma poi stabilisce l'obbligo per l'ufficio di convocare il contribuente a fornire ulteriori dati ed elementi, e successivamente (se l'ufficio riterrà di procedere ulteriormente) di convocarlo al contraddittorio.

Tali convocazioni – obbligatorie – si devono alla necessità di adeguare il dato di partenza (il risultato del software del redditometro; l'ammontare delle spese effettive ai fini del sintetico "puro") alla reale situazione del contribuente. A quel punto se l'ufficio procederà ad accertamento (in caso
di mancato accordo nel contraddittorio), non si sarà davanti a un fatto noto stabilito dalla legge – prerogativa delle presunzioni legali – ma
di una presunzione «che nasce procedimentalmente nell'ambito del contraddittorio» (per usare le parole della Cassazione).

In sostanza, si tratta di una presunzione semplice, come accade per gli studi di settore e i parametri, la cui gravità, precisione e concordanza (propria delle presunzioni semplici) deve essere stabilita dal giudice.

Dunque, accertamento sintetico, studi di settore e parametri appartengono allo stesso genere: quello degli accertamenti standardizzati, per i quali la peculiarità è che il dato di partenza
(il dato standard) deve necessariamente e obbligatoriamente essere adeguato nel corso del contraddittorio alla singola realtà del contribuente. Questo principio è stato avvalorato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13289/2011 relativa al vecchio redditometro. Una pronuncia che ribadisce l'ordinanza n. 21661/e 2010. È un deciso cambio di rotta rispetto
al passato: prima del 2010 la Suprema corte aveva sempre sostenuto
la rilevanza del redditometro tra le presunzioni legali e la facoltatività del contraddittorio.

Ora, però, le nuove sentenze affermano principi che difficilmente potranno essere ribaltati. E se n'è accorta anche la manovra economica 2010, che ha stabilito l'obbligo dell'invito a fornire ulteriori dati e notizie da parte del contribuente e poi della convocazione al contraddittorio, proprio per personalizzare il dato standard di partenza alla concreta realtà economica del singolo.

Con la conclusione che non potrà essere sostenuto in alcun modo la natura di presunzione legale del nuovo redditometro.

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