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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:10.

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Capo VI - Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Articolo 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

1. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "pari allo 0.9 per cento", sono sostituite dalle seguenti:"pari a 1,23 per cento". Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di; euro 857 milioni annui. Con le medesime procedure le regioni Valle d'Aosta e Friuli a Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica d 60 milioni di euro annui, da parte dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27 l'importo complessivo di 917 milioni è accantonato, proporzionalmente alla inedia degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

4. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione ha spettante a ciascuna regione.

5. All'articolo :77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi delta vigente legislazione, ne consentono l'erogabiltà alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno ‘successiva quello di iscrizione in bilancio.".

6. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.

7. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 1 è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 9 del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

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