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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:11.

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5. (statuto imprese) Alla legge 11 novembre 2011, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 12 è soppresso;
b) all'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole: "la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità della corresponsione diretta dei pagamenti, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari";
c) all'articolo 13, comma 2, lettera b), le parole: "privilegiando associazioni temporanee di impresa, forme consortili e reti di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "favorendo la partecipazione di associazioni temporanee di imprese e forme consortili";
c) all'articolo 13, il comma 4 è soppresso.

6. (scorrimento graduatorie) All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".

7. (misure per le P.M.I.) All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.".

8. (consultazione preliminare) Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:
"Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;".

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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