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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:09.
Articolo 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
1. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal seguente. Vedi Allegato
2. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il cui complessivo valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore a 5.000 euro presso ciascun soggetto tenuto all'invio della comunicazione".
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