Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:09.

My24

26. (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata) A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. (Accantonamento risorse per politiche) Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

28. (Modalità di accesso graduale e di decontribuzione parziale) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale) Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso risorse ordinarie.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. (TFR di importo elevato) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, sulle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, è determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, dello stesso testo unico. Le medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed agli acconti di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

32. All'indennità di fine rapporto complessivamente superiore a euro 1.000.000,00 assoggettato a tassazione ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni indicate nei commi 30, terzo periodo e 1-bis dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, nonché quelle contenute nell'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Shopping24

Dai nostri archivi