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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:11.

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2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2.

5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.";
b) (verifica avanzamento lavori) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
"f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".
3. (riduzione termini del. CIPE) All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.

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