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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:08.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia".
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