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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:09.

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13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 12 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e, ove presenti, di personale compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, finanziarie e, ove presenti, umane degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Il personale a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti soppressi è trasferito alle amministrazioni rispettivamente individuati nel richiamato allegato A, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Nei confronti delle amministrazioni accorpanti continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni relative all'assegnazione di personale di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi, nei termini ivi previsti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

19. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il personale transitato mantiene il trattamento giuridico ed economico stabilito dai contratti collettivi applicati ai soppressi enti.

20. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

21. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

22. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dal comma 15, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le sole funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici.

23. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa. ALLEGATO A

24. Dall'attuazione dei commi da 13 a 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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