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Questo articolo è stato pubblicato il 03 febbraio 2012 alle ore 06:38.

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Il confronto europeo sul licenziamento evidenzia l'articolo 18 come la peculiarità italiana sull'uscita dal posto di lavoro. Premesso che, paese che vai, ovunque esiste la richiesta di una motivazione per il licenziamento, soggettiva o oggettiva che sia, l'Italia fa storia a sè nel modo di procedere «lasciando sbalordite le multinazionali che operano nel nostro paese per due motivi in particolare: la mancanza di un'alternativa alla reintegrazione e l'assenza di un cap, un tetto al risarcimento del danno», racconta Valeria Morosini partner dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. La peculiarità italiana per Morosini si può sintetizzare dicendo che «al ricorrere di determinati requisiti, che sono la soglia numerica e l'assenza di un giustificato motivo di licenziamento, il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno, che è commisurato alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e ai contributi». Se però in Italia il giudice «non può scegliere, perché la norma impone la reintegrazione del lavoratore se il motivo di licenziamento non è giustificato, negli altri paesi, invece, il giudice spesso può scegliere e - anche laddove la reintegrazione esiste - dispone di altre opzioni, tra cui il risarcimento del danno». Non solo. Andando avanti nel confronto emerge anche che «negli altri paesi europei, per esempio il Regno Unito e la Spagna, è previsto un tetto massimo del risarcimento del danno - continua Morosini -. In Italia no, invece, l'impresa non può prevedere quant'è il rischio massimo se perde in giudizio, perché non è prevedibile la durata della causa e l'impresa dovrà pagare tutte le retribuzioni e tutti i contributi fino alla reintegrazione. Per le imprese, che hanno necessità di certezze, questo è destabilizzante».
Dunque in presenza dei requisiti numerici e in assenza di un giustificato motivo, il licenziamento in Italia non prevede un'opzione B per il giudice, nè tantomento un Cap, un tetto massimo, per il risarcimento che potrà essere quantificato solo al termine del procedimento. La presenza di reintegrazione e risarcimento, fanno sì che all'Italia siano affiancati paesi come la Germania, l'Austria, il Portogallo, la Svezia, la Francia, la Slovenia, la Repubblica Ceca, solo per citarne alcuni. Ma «bisogna distinguere perché la reintegrazione c'è, ma è uno degli strumenti che il giudice ha a disposizione. In Germania, per esempio, le parti possono chiedere al giudice di far cessare il rapporto di lavoro e a quel punto c'è un pagamento economico basato sull'anzianità di servizio. Quindi il giudice può usare la reintegrazione, ma le parti hanno anche un'altra via d'uscita». Se andiamo in Portogallo, allora «la reintegrazione esiste ma il giudice ha l'alternativa di condannare al risarcimento del danno». Nella vicina Spagna «il datore di lavoro sa che il giudice può ordinare la reintegrazione, ma sa anche che può evitarla pagando un risarcimento, che è di 45 giorni di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un massimo di 42 mesilità». In Francia «i risarcimenti ci sono, ma sono nell'ordine delle 6 mensilità, e sono possibili solo se il lavoratore ha almeno 2 anni di anzianità e l'azienda almeno 11 dipendenti».

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