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Questo articolo è stato pubblicato il 16 febbraio 2012 alle ore 13:51.

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Non spetta ai gestori dei social network attivare filtri che impediscano l'utilizzo illecito di file musicali o audiovisivi. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenendo in una vicenda originata dalla società belga che tutela le opere protette da diritto d'autore. Nella sentenza nella causa C 360/10 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) contro Netlog NV) la Corte ha chiarito che un simile obbligo di filtraggio imposto al gestore del social network non rispetterebbe «il divieto di imporre a detto gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l'esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d'autore, da un lato, e la libertà d'impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall'altro». Di conseguenza, spiega la Corte, «il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive».

La vertenza
La Sabam è la società belga di gestione dei diritti degli autori, compositori ed editori di opere musicali e ha il compito di autorizzare l'utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi. Sabam si oppone alla Netlog NV, che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea sulla quale ogni utente iscritto riceve uno spazio personale, denominato "profilo", che egli stesso può riempire, sapendo che detto profilo è accessibile a livello mondiale. La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono agli utenti di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video. Secondo Sabam, la rete sociale di Netlog consente altresì agli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio Sabam, mettendo queste opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della rete possano avervi accesso, e questo senza l'autorizzazione della SABAM e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo.

La causa in Belgio
Il 23 giugno 2009 Sabam ha fatto notificare a Netlog un atto di citazione dinanzi al presidente del Tribunale di primo grado di Bruxelles, chiedendo, in particolare, che venga ordinato alla Netlog di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali o audiovisive del repertorio Sabam, pena una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo. Secondo Netlog, se venisse accolta l'azione di Sabam ciò equivarrebbe a imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000).

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