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Questo articolo è stato pubblicato il 16 febbraio 2012 alle ore 13:51.

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L'intervento
Il Tribunale belga si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendo, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti all'ingiunzione rivolta da un giudice nazionale a un prestatore di servizi di hosting (quale un gestore di una rete sociale in linea) di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui suoi server dai suoi utenti, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo.

Il chiarimento degli eurogiudici
Secondo la Corte, «è pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting, da un lato, identifichi, all'interno dell'insieme dei file memorizzati sui suoi server da tutti gli utenti, quelli che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti. Dall'altro, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe, successivamente, determinare quali dei suddetti file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita e, infine, bloccare la messa a disposizione dei file che ha considerato illeciti».

Una «siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe, quindi, un'osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il gestore della rete sociale. Di conseguenza, il sistema di filtraggio imporrebbe a quest'ultimo una sorveglianza generalizzata delle informazioni memorizzate presso il medesimo, vietata dalla direttiva sul commercio elettronico». Inoltre, questa ingiunzione «causerebbe una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese».

Gli effetti dell'ingiunzione non si limiterebbero poi a Netlog, «poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infatti, l'ingiunzione implicherebbe, da un lato, l'identificazione, l'analisi sistematica e l'elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall'altro, l'ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

La Corte rammenta che «è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d'autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d'autore dei titolari e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure».

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