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Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2012 alle ore 06:38.

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L'Imu sta cambiando le regole della tassazione degli immobili. La disciplina della nuova imposta municipale, che da quest'anno prende il posto dell'Ici, contiene criteri che, seppure in larga parte mutuati dall'imposta comunale sugli immobili, se ne differenziano per aspetti non di poco conto. Tra questi: l'aumento dell'aliquota di base al 7,6 per mille, la tassazione dell'abitazione principale e l'incremento dei coefficienti di moltiplicazione.
Va ricordato che l'Imu sostituisce non solo l'Ici, ma anche l'Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati. I proprietari di seconde case a disposizione, quindi, a partire dal 2012 non dovranno più indicare il relativo reddito nel modello Unico.
Al contrario, continueranno a essere soggetti alle imposte sui redditi gli immobili affittati, anche se soggetti a cedolare secca, gli immobili d'impresa e quelli dei contribuenti Ires.
Per l'abitazione principale, esente da Ici dal 2008, è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per mille, con possibilità per i Comuni di variare l'aliquota del 2 per mille in più o in meno. Spetta inoltre una detrazione base di 200 euro che i Comuni possono elevare sino a esentare l'abitazione principale. In tale eventualità, tuttavia, l'ente non può deliberare un'aliquota maggiore di quella ordinaria per le case tenute a disposizione.
La nozione di abitazione principale, però, è notevolmente più ristretta rispetto a quella valevole per il vecchio tributo comunale. Deve infatti trattarsi della casa in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente. La residenza senza dimora quindi non dà diritto ad alcuna agevolazione. L'unità immobiliare, inoltre, deve essere unica, iscritta o iscrivibile come tale al catasto.
Un vocabolario come quello pubblicato di seguito può essere un valido strumento per capire il peso della fiscalità locale e nazionale sui proprietari di immobili abitativi e commerciali.

A CURA DI
Luciano De Vico e Luigi Lovecchio A
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si tratta dell'unica unità immobiliare in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Altri immobili possono beneficiare dell'estensione dei benifici fiscali riconosciuti all'abitazione principale. Agli immobili di Iacp e cooperative a proprietà indivisa si applica la detrazione di 200 euro; all'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio si applicano sia l'aliquota del 4 per mille che la detrazione di 200 euro. Infine è facoltà dei Comuni estendere l'aliquota del 4 per mille e la detrazione alle unità immobiliari non locate appartenenti ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.
ACCONTO/SALDO
L'Imu si versa in due tranches. La prima rata si paga entro il 16 giugno di ogni anno (quest'anno il 18 giugno perché il 16 è sabato) ed è rapportata al periodo di possesso dell'immobile nel primo semestre dell'anno. Il saldo, riferito al periodo di possesso dell'intero anno, si versa entro il 16 dicembre di ogni anno. È possibile pagare tutto in una volta entro
il 16 giugno. Il mese di possesso si conteggia se il periodo di proprietà è almeno di 15 giorni.
AFFITTI
Per gli immobili affittati l'Imu si aggiunge alle imposte sui redditi. Per questo motivo la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino al 4 per mille. Resta però fermo che l'eventuale riduzione non incide sulla quota di imposta erariale.
AGRICOLTURA
Gli immobili rurali non sono esenti dal tributo comunale. Le unità immobiliari rurali a destinazione abitativa sono equiparate in tutto alle abitazioni. Se si tratta di abitazione principale sarà applicabile l'aliquota base del 4 per mille, altrimenti quella ordinaria del 7,6 per mille. Gli immobili rurali strumentali
sono invece soggetti all'aliquota del 2
per mille, che i Comuni possono ridurre
all'1 per mille.
ALIQUOTE
L'aliquota base dell'Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni possono aumentare o diminuire l'aliquota base fino a un massimo di tre punti. Dunque dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota base è pari al 4 per mille, con un margine di variazione, in più o in meno, del 2 per mille. I Comuni, inoltre, possono deliberare aliquote ridotte fino al 4 per mille riferimento a casi particolari: immobili d'impresa, immobili locali e beni dei soggetti Ires.

B
BASE IMPONIBILE
Le regole per determinare la base imponibile coincidono con quelle dell'Ici. Questo significa che per i fabbricati si assume la rendita catastale rivalutata

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